Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IGOR PROTTI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANPIERO PIOVANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 – gara Livorno-Spezia del 7.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IGOR PROTTI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANPIERO PIOVANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 - gara Livorno-Spezia del 7.4.2002) Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società A.S. Livorno Calcio richiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati Piovani e Protti. La richiesta risulta così motivata: - per il calciatore Gianpiero Piovani si contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto dell’assistente arbitrale costituente la base del provvedimento impugnato: lo scontro fra il Piovani e l’allenatore della squadra ospite è avvenuto a causa dell’impeto con il quale quest’ultimo entrava in campo al termine della partita per festeggiare la vittoria; ciò avrebbe infastidito il Piovani provocandone la deprecabile reazione. - per il calciatore Igor Protti la ricorrente contesta l’interpretazione da parte del Giudice Sportivo dell’episodio sanzionato: non già un gesto gratuito e avulso dallo svolgimento del gioco, ma la conseguenza di un movimento finalizzato a liberarsi dalla “stretta marcatura” dell’avversario, che gli impediva di ricevere un probabile lancio da parte di un compagno. All’odierna riunione è intervenuta la società ricorrente che, rappresentata dal Presidente e dal Segretario, ha ribadito i motivi del ricorso insistendo per la riduzione di entrambe le sanzioni. La Commissione ha attentamente valutato gli atti ufficiali giungendo alle seguenti conclusioni: - per quanto riguarda il calciatore Piovani la tesi difensiva appare del tutto priva di fondamento; i fatti contestati sono dettagliatamente descritti nel referto dell’assistente arbitrale e non insinuano dubbi sulla volontarietà del comportamento sanzionato; - per quanto si attiene al calciatore Protti, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di referto all’ufficiale di gara; in tale sede quest’ultimo, a precisa richiesta, ha dichiarato che il Protti ha colpito l’avversario nel “tentativo di smarcarsi dallo stesso”. Appare quindi plausibile l’interpretazione accreditata nel ricorso in esame, che è quindi meritevole di accoglimento. Conseguentemente la Commissione ritiene che la sanzione inflitta al Piovani sia equa e proporzionata alla gravità del fatto, mentre per il Protti si stima sufficiente la sanzione di una sola giornata di squalifica con conseguente riforma del provvedimento del Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una gara la squalifica inflitta al calciatore Igor Protti del Livorno e confermando nel resto la delibera impugnata. La tassa va restituita.
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