Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MANOLO GENNARI (U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Spezia-Triestina del 14.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MANOLO GENNARI (U.S. TRIESTINA
CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Spezia-Triestina del 14.4.2002)
L'arbitro della gara Spezia/Triestina, giocata il 14.4.02 nella città ligure,
riferisce nel proprio rapporto che al termine della gara, rientrando negli
spogliatoi, il calciatore della Triestina Manolo Gennari lo avvicinava e gli
diceva: "sei stato scandaloso, hai fatto vincere lo Spezia, disonesto sei stato il
peggiore in campo".
Per questa infrazione disciplinare il Giudice Sportivo, con la delibera
indicata in epigrafe, ha squalificato il calciatore per due gare effettive "per
comportamento offensivo verso l’arbitro".
Per ottenere la riduzione della squalifica ha proposto reclamo il Gennari
il quale, evidenziata la situazione emotiva in cui egli si trovava e l’ambiente
particolarmente eccitato in cui si è svolta la gara, ha ammesso di aver
pronunciato la prima parte della frase riferita nel rapporto, escludendo poi di
aver accusato l’arbitro di comportamento "scandaloso”, epiteto invece rivolto
allo svolgimento della partita, e di aver detto al suo indirizzo la frase
"disonesto sei stato il peggiore in campo” essendosi invece limitato a dire, con
tono pacato, "se devo essere onesto non so chi è stato il peggiore in campo".
Intervenuto all'odierno dibattimento, il calciatore ha insistito nei motivi proposti
col reclamo qualificando il proprio comportamento come una irriguardosa
protesta.
Osserva la Commissione che, per la fattispecie, il rapporto arbitrale
gode di fede privilegiata e che, per l'appunto, le proposizioni riferite sono state
recepite dall'arbitro nel sottopassaggio, a breve distanza e fuori dall’ambito
concitato della gara appena terminata. Il reclamo non può perciò trovare
accoglimento considerato anche che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo
appare perfettamente proporzionata all'infrazione disciplinare commessa dal
calciatore Manolo Gennari.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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