Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GRAZIANO NOCERA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Palmese-Giugliano del 14.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GRAZIANO NOCERA
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Palmese-Giugliano del
14.4.2002)
Il legale rappresentante dell’A.S. Palmese Calcio ha presentato
reclamo avverso la delibera in epigrafe indicata, chiedendo la riduzione della
squalifica per tre gare comminata al calciatore Graziano Nocera per i seguenti
motivi: le parole rivolte all’assistente arbitrale non integrano gli estremi
dell’offesa, trattandosi di espressione irriguardosa; senza destinatario, bensì
semplice sfogo, erano le parole profferite dal suo tesserato davanti agli
spogliatoi.
Ad avviso di questa Commissione il reclamo non può trovare
accoglimento, perché dopo una prima frase irriguardosa, percepita
dall’assistente, e riportata nel suo rapporto, il Nocera ha pronunziato anche
una frase offensiva (“Sei un uomo di m…”), percepita dal Collaboratore
dell’Ufficio Indagini, e dopo l’espulsione ha insistito nella sua condotta non
regolamentare, tanto da richiedere l’intervento del Commissario di campo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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