Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CIRO DE CESARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 – gara Triestina-Spezia Playoff del 19.5.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CIRO DE CESARE
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 - gara Triestina-Spezia Playoff
del 19.5.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore dello Spezia Ciro De Cesare "perchè al
termine della gara spingeva un addetto federale e attraverso la rete lanciava
sputi contro piccoli tifosi locali (r.Uff.lnd.).
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, sostenendo che il
De Cesare sarebbe del tutto estraneo all'accadimento contestatogli e
chiedendo in principalità la revoca della squalifica e in subordine la riduzione
della stessa ritenuta comunque eccessiva.
Alla riunione odierna nessuno è comparso.
Ritiene la Commissione che la statuizione del primo giudice meriti
conferma, non consentendo le risultanze degli atti ufficiali una diversa
pronuncia.
Dal rapporto dell'Ufficio Indagini, la cui valenza probatoria è pari a
quella dei referti di gara, risulta che a fine partita, al momento della uscita dal
campo, il numero 5 dello Spezia Ciro De Cesare ha spinto il collaboratore
estensore del rapporto e ha poi lanciato sputi attraverso la rete ad alcuni
piccoli tifosi della Triestina.
La chiarezza del ragguaglio ufficiale rende inutile la richiesta di un
supplemento e consente una pronuncia di reiezione del gravame con
l'addebito della tassa, apparendo la sanzione comminata dal Giudice Sportivo
del tutto adeguata alla gravità della condotta del tesserato, da definire
antisportiva e socialmente biasimabile.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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