Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 242/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA GARA CATANIA TARANTO PLAY-OFF DEL 2.6.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 237/C del 3.6.2002 – gara Catania-Taranto Play-off del 2.6.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 242/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' TARANTO CALCIO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA GARA CATANIA TARANTO
PLAY-OFF DEL 2.6.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 237/C del
3.6.2002 - gara Catania-Taranto Play-off del 2.6.2002)
Il Taranto Calcio S.r.l. presentava reclamo al Giudice Sportivo avverso
la omologazione della gara Catania – Taranto del 2 Giugno 2002, lamentando
il clima di ostilità riscontrato durante tutta la partita e culminato nelle lesioni
riportate al termine dell’incontro dal calciatore tarantino Francesco Galeoto ad
opera di un addetto della società siciliana.
Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo e la delibera è stata
impugnata dall’interessata con le seguenti argomentazioni:
- prima e durante la gara erano state rivolte ingiurie e minacce
all’indirizzo della squadra pugliese, sfociate nell’aggressione al calciatore
Galeoto, colpito da un addetto alla sicurezza con un violento pugno al volto e
costretto a un immediato ricovero ospedaliero;
- sul campo di gioco e negli spogliatoi si era registrata l’indebita
presenza del Sig. Luciano Gaucci, che aveva urlato ripetutamente espressioni
minacciose ed offensive nei confronti della terna arbitrale, tanto da rendere
necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine;
- i rapporti di gara confermano “ l’indebita presenza sul terreno di gioco
ed all’interno degli spogliatoi di persone che vi sostavano o vi penetravano,
indebitamente e per diretta responsabilità della società siciliana”.
La reclamante si chiede, infine: se dopo la sconfitta un calciatore ha
subito conseguenze fisiche gravi, cosa sarebbe accaduto in caso di vittoria
del Taranto? Dalla risposta la stessa società trae la conseguenza che
nell’occasione sono risultate completamente sovvertite le caratteristiche
essenziali di un incontro di calcio e di conseguenza alterato è stato il risultato.
All’odierna riunione sono intervenuti i rappresentanti delle parti
interessate, che hanno riaffermato ed ulteriormente illustrate le tesi svolte nei
rispettivi atti.
All’esito della discussione la Commissione ritiene che non meriti
censura la delibera del primo Giudice, dato che quanto affermato dalla
reclamante in merito alle condizioni di insicurezza e di turbamento collettivo
non trova il necessario riscontro negli atti ufficiali, che, come è noto,
costituiscono prova privilegiata per gli organi della Giustizia Sportiva.
Solo per completezza si aggiunge, inoltre, che pur fatto segno ad
espressioni offensive e minacce, l’arbitro non ha ritenuto di adottare
provvedimenti significativi, né ha evidenziato quel clima di intimidazione che la
ricorrente ritiene di ricavare dalle condotte dettagliatamente riportate dallo
stesso arbitro e da altri organi competenti.
Quanto alla richiesta di trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per
l’accertamento più approfondito di responsabilità a carico del tesserato
Luciano Gaucci, osserva la Commissione che la condotta risulta già
sanzionata dal Giudice Sportivo e non vi sono ragioni, di richiedere ulteriori
accertamenti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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