Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 6.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Nocerina-Catania del 30.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 6.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002
- gara Nocerina-Catania del 30.3.2002)
Sulla scorta degli atti ufficiali della gara Nocerina-Catania disputata il
30.3.2002, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha inflitto
alla Nocerina l'ammenda di 6.000,00 euro per le intemperanze commesse dai
sostenitori campani, consistite nel lancio di accendini di monete e di una
bottiglia d'acqua senza colpire, nella esplosione di petardi di notevole potenza
e nel lancio verso il settore della opposta tifoseria di un razzo, che ha sfiorato
gli agenti della forza pubblica, nonchè, infine nel lancio, al termine
dell'incontro, all'indirizzo dei tesserati e della terna arbitrale di pietrisco e di
bottigliette di plastica senza colpire.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società campana al fine di
ottenere la riduzione dell'ammenda ritenuta troppo penalizzante. A sostegno
del gravame ha dedotto, quanto ai lanci di corpi contundenti, che gli stessi
non avrebbero causato alcun danno a persone e cose, quanto ai petardi, che
tali oggetti pirici sarebbero stati scagliati sul campo per destinazione, e quindi
distante dal settore occupato dalla opposta tifoseria, e infine, quanto al razzo,
che del pari non avrebbe prodotto alcun danno, che lo stesso sarebbe stato
lanciato in segno di giubilo.
All'odierna riunione, la società Nocerina ha insistito per l'accoglimento
del reclamo, ribadendone le motivazioni.
All'esito del procedimento ritiene la Commissione che il reclamo possa
essere accolto.
Dal testo della stessa delibera emerge che effettivamente dai lanci di
oggetti contundenti di varia natura e di petardi non è derivato alcun danno alle
persone, per cui resta da valutare se la pesante sanzione pecuniaria possa
essere giustificata dal lancio del razzo che ha sfiorato gli agenti della forza
pubblica.
Al riguardo dal rapporto del Commissario di Campo, parificato sul piano
probatorio ai referti della terna, si evince che il suddetto lancio si è verificato in
occasione della segnatura della rete ad opera della compagine locale, per cui
si deve ritenere che il gesto, della cui pericolosità non si intende dubitare, sia
scaturito in un momento di giubilo e non con intendimenti offensivi, il che
consente di operare una congrua decurtazione dell'ammenda di 6.000,00
euro irrogata dal primo giudice.
Sanzione congrua, a giudizio della Commissione, è l'ammenda di
4.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda irrogata dal Giudice
Sportivo da 6.000,00 euro a 4.000,00 euro.
La tassa va restituita.
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