Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FABIO DI VENANZIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Ascoli-Fermana del 30.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FABIO DI VENANZIO
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Ascoli-Fermana del
30.3.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Fabio Di Venanzio “per atto di violenza
verso un avversario in azione di gioco, ma disinteressandosi del pallone”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo la
riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che la sanzione
irrogata non sarebbe perequata alla generalità delle decisioni assunte dalla
giustizia sportiva nelle ipotesi degli “atti di violenza in azione di gioco”.
All’esito della odierna riunione, è comparso il difensore della società
che ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
Ritiene la Commissione che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
Dal referto di gara emerge che al 43° del secondo tempo il Di Venanzio
in un contrasto d gioco con un avversario, con il pallone a distanza di gioco,
ha colpito il suddetto con un calcio all’altezza dell’inguine, disinteressandosi
del pallone ma non provocando alcun trauma.
Trattasi all’evidenza di un atto di violenza originato da irruenza
agonistica, meritevole di sanzione attenuata rispetto agli atti di violenza del
tutto gratuiti che avvengono al di fuori dell’azione di gioco. La specificazione
fatta dall’assistente arbitrale, che il Di Venanzio si sarebbe disinteressato del
pallone, non vincola l’organo disciplinare in quanto costituisce una valutazione
soggettiva, e cioè un mero apprezzamento e non la insindacabile
affermazione del fatto.
In sintonia con la costante giurisprudenza di questa Commissione la
sanzione irrogata al Di Venanzio deve essere ridotta ad un solo turno di
squalifica.
La tassa non va addebitata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio Di Venanzio dell’Ascoli.
La tassa va restituita.
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