Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FABIO DI VENANZIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Ascoli-Fermana del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FABIO DI VENANZIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Ascoli-Fermana del 30.3.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Fabio Di Venanzio “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco, ma disinteressandosi del pallone”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che la sanzione irrogata non sarebbe perequata alla generalità delle decisioni assunte dalla giustizia sportiva nelle ipotesi degli “atti di violenza in azione di gioco”. All’esito della odierna riunione, è comparso il difensore della società che ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Ritiene la Commissione che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Dal referto di gara emerge che al 43° del secondo tempo il Di Venanzio in un contrasto d gioco con un avversario, con il pallone a distanza di gioco, ha colpito il suddetto con un calcio all’altezza dell’inguine, disinteressandosi del pallone ma non provocando alcun trauma. Trattasi all’evidenza di un atto di violenza originato da irruenza agonistica, meritevole di sanzione attenuata rispetto agli atti di violenza del tutto gratuiti che avvengono al di fuori dell’azione di gioco. La specificazione fatta dall’assistente arbitrale, che il Di Venanzio si sarebbe disinteressato del pallone, non vincola l’organo disciplinare in quanto costituisce una valutazione soggettiva, e cioè un mero apprezzamento e non la insindacabile affermazione del fatto. In sintonia con la costante giurisprudenza di questa Commissione la sanzione irrogata al Di Venanzio deve essere ridotta ad un solo turno di squalifica. La tassa non va addebitata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio Di Venanzio dell’Ascoli. La tassa va restituita.
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