Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IVANOE LANZARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 – gara Albinoleffe-Lumezzane del 3.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IVANOE LANZARA
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 - gara Albinoleffe-Lumezzane
del 3.3.2002)
La società U.C. Albinoleffe ha preannunciato reclamo avverso la
squalifica per due gare del calciatore Ivanoe Lanzara inflitta dal Giudice
Sportivo.
Successivamente la società suddetta con fax del 15.3.2002 ha
rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex
art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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