Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 217/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO MANNI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 198/C del 7.5.2002 – gara Chieti-Benevento del 5.5.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 217/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO MANNI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 198/C del 7.5.2002 - gara Chieti-Benevento del
5.5.2002)
Avverso la squalifica per due giornate inflitte al calciatore Alessandro
Manni per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale, la società
Sporting Benevento ha presentato reclamo a questa Commissione
Disciplinare in data 11 Maggio 2002.
Le motivazioni, in sintesi, fanno riferimento unicamente ad un clima
nervoso ed offensivo tenuto dal pubblico nei confronti del calciatore che, sotto
un asserito stato di tensione avrebbe replicato verso il pubblico stesso ma non
nei confronti dell’assistente arbitrale; si sottolinea infine un chiarimento avuto
a fine gara con lo stesso arbitro ed i buoni precedenti disciplinari del
calciatore.
Il reclamo si conclude con la richiesta di annullamento e in subordine di
riduzione della squalifica.
In merito, la Commissione osserva che quanto asserito nel reclamo
non ha effettiva rilevanza con la mancanza del calciatore, specifica e
circostanziata, né se ne trova riscontro alcuno nel referto arbitrale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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