Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 219/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA GARA NOCERINABENEVENTO PLAY-OUT DEL 19.5.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 – gara Nocerina-Benevento Play-out del 19.5.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 219/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA GARA NOCERINABENEVENTO
PLAY-OUT DEL 19.5.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C
del 20.5.2002 - gara Nocerina-Benevento Play-out del 19.5.2002)
La gara Nocerina – Benevento disputata il 19 maggio c.a. per i Play-out
veniva sospesa definitivamente al 34° del secondo tempo (ore 19.08) per
impraticabilità del terreno di gioco a causa delle condizioni atmosferiche. La
società ospitata presentava rituale riserva scritta, e il Giudice Sportivo
dichiarava inammissibile il reclamo (e sanzionava con una ammenda il
comportamento tenuto dai sostenitori della Nocerina)
Il Presidente del Benevento presentava reclamo avverso la menzionata
delibera nel capo che attiene alle doglianze in ordine alla sospensione della
partita; controreplicava la Nocerina e all’odierna riunione le parti interessate
hanno insistito l’una sull’accoglimento del reclamo con l’irrogazione della
punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l’altra, preliminarmente
per l’inammissibilità del reclamo e nel merito per la conferma della delibera
impugnata.
Quanto all’eccezione preliminare avanzata nell’interesse della
Nocerina, ritiene la Commissione che la delibera del Giudice Sportivo sia
stata validamente reclamata, trattandosi di inammissibilità che attiene al
merito della questione e che non rientra nei casi tipizzati dall’art. 29 C.G.S.
Nel merito i fatti sono efficacemente riassunti nella impugnata delibera,
che qui si intende richiamata e la censura della reclamante concerne “la
condotta non collaborativa e addirittura ostruzionistica della Nocerina tenuta
invece ad assicurare tutto quanto necessario per l’effettivo svolgimento della
gara ai sensi dell’accordo sottoscritto il 19.5.2002”
All’evidenza la società non contesta tanto il giudizio dell’arbitro, quanto
il fatto che alla sospensione della gara si è giunti perché i dirigenti della
Nocerina non avevano ottemperato all’obbilgo e alle sollecitazioni del direttore
di gara di impiegare uomini e strumenti idonei ad eliminare dal terreno di
gioco l’acqua che vi si era accumulata.
In altre parole, il reclamo inoltrato dal Giudice Sportivo riposa sull’art.
12 C.G.S. che prevede la punizione sportiva della perdita della gara per la
società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che
abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o, come
nella fattispecie, ne abbiano impedito la regolare effettuazione.
Nel suo dettagliato rapporto l’arbitro precisa di avere chiesto di
eliminare almeno le due pozze d’acqua formatesi davanti alle due porte e che
dal dirigente accompagnatore della Nocerina gli era stato risposto che i
dipendenti del Comune erano già fuori servizio e non erano più presenti;
aggiunge che, a seguito delle sue insistenze, gli era stata “comunicata
l’intenzione di provvedere in qualche modo a pulire almeno le due aree di
porta”. Dopo circa venti minuti, si legge ancora nel rapporto, le condizioni del
campo non erano migliorate e nelle aree di porta vi erano ancora le due
grandi pozze; dopo una ulteriore attesa, alle 19,08 l’arbitro verificava che “la
pioggia era un pò calata, ma il terreno di gioco, specialmente sulle fasce,
presentava pozze e veri laghetti con acqua stagnante”, mentre sempre colme
d’acqua erano le già citate pozze.
Osserva la Commissione che, fermi i principi dei diritti enunciati dal
primo giudice, difetta del tutto la prova che un diverso comportamento dei
dirigenti della Nocerina avrebbe consentito la prosecuzione della gara; e anzi,
vi è prova – secondo quanto si legge nella relazione dei collaboratori
dell’Ufficio Indagine – che anche il risanamento delle due aree di porta non
avrebbe cambiato di molto la situazione venutasi a creare a causa di un
temporale abbattutosi su Nocera in un giorno di maggio, i cui effetti sul terreno
spettano alla esclusiva valutazione del direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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