Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANCIANO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara L’Aquila-Lanciano del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' LANCIANO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara L’Aquila-Lanciano del 10.3.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato alla S.S. Lanciano Calcio la sanzione della ammenda di euro 10.500 per avere, i propri sostenitori, indirizzato grida e espressioni di discriminazione razziale, in campo avversario, all’indirizzo di un calciatore locale di colore, nonchè per lancio di numerosi fumogeni senza colpire, ha interposto rituale e motivata impugnazione la società. Nella medesima si contesta il fatto (cori di discriminazione) assumendo che esso non si è verificato; in ipotesi si richiede la diminuzione della sanzione inflitta per la modestia degli episodi e la circostanza che essi sono stati collocati, dai referti, solo nei primi minuti di gara, senza più reiterarsi. Si fa inoltre presente che nella società Lanciano militano calciatori di colore. Niente si motiva in punto di lancio di numerosi fumogeni. Alla odierna riunione sono presenti il Presidente della società ed il suo difensore, i quali sostanzialmente si riportano ai motivi scritti. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti osserva: Il primo motivo, quello cioè sulla insussistenza dei fatti, deve essere respinto. Sul punto infatti lo resistono ben tre referti di ufficiali di gara, tutti conformi e circostanziati anche nei tempi di durata. Da tali risultanze emergono due circostanze: la prima che i cori razzisti si sono verificati in occasione di fasi di gioco che vedevano protagonista il calciatore di colore; la seconda che tali manifestazioni di intolleranza si sono esaurite nei primi quindici minuti di gioco. Ove a tali circostanze si aggiunga che il calciatore di colore non è mai stato sostituito (come risulta dal referto arbitrale) e che quindi lo stesso ha giocato per ulteriori 75 minuti senza che da parte di sostenitori del Lanciano gli venissero indirizzati ulteriori insulti, si ricava il convincimento che i facinorosi si siano ravveduti o più verosimilmente siano stati ricondotti dal residuo pubblico a tenere un civile comportamento: ciò che consente di applicare la diminuente prevista dall’art. 10 comma III°, per la equivalenza delle condotte in esso previste a quelle ritenute da questa Commissione. A ciò pare debbasi aggiungere un ulteriore elemento e cioè che gli episodi sono avvenuti in campo avverso e quindi in una situazione di difficile controllo da parte della società ospitata. Venendo ora alla determinazione, della sanzione, ritenuto che quella irrogata dal Giudice Sportivo è la risultante della somma fra quella per i cori razzisti calcolata nel minimo (euro 10.000) e quella per il lancio di fumogeni (euro 500) conferma quella determinata per tale ultima infrazione per la quale oltre tutto nel gravame proposto niente si motiva e riduce quella per i cori razzisti a euro 6.000. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la ammenda a 6.000 euro. La tassa va restituita.
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