Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/06/02 n. 253/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LUCCHESE S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARRUEZZO EUPREMIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 245/C del 10.6.2002 – gara Lucchese-Triestina del 9.6.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 26/06/02 n. 253/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. LUCCHESE S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARRUEZZO EUPREMIO
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 245/C del 10.6.2002 – gara Lucchese-Triestina del
9.6.2002)
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Carruezzo Eupremio la squalifica per due
giornate effettive di gara, per avere compiuto atto di violenza nei confronti di
un avversario, la A.S. Lucchese Libertas chiede, motivatamente, ridursi alla
misura minima l’entità della sanzione come sopra irrogata al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo interpellato l’arbitro per
ulteriori chiarimenti in punto di fatto, rilevato che la ricostruzione dell’episodio
offerta dalla reclamante non trova il necessario riscontro nelle risultanze dei
documenti ufficiali, fonte di prova unica per gli organi della Giustizia Sportiva,
riscontrato infine che la decisione impugnata non merita censura neppure
sotto il profilo della corretta graduazione della sanzione, ritiene di non potere
accogliere la richiesta.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/06/02 n. 253/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LUCCHESE S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARRUEZZO EUPREMIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 245/C del 10.6.2002 – gara Lucchese-Triestina del 9.6.2002)"