Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.000 CON DIFFIDA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Avellino-Ascoli del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 12.000 CON DIFFIDA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C
del 13.3.2002 - gara Avellino-Ascoli del 10.3.2002)
Avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata sul C.U. 153 del
13.03.2002 la Ascoli Calcio 1898 ha proposto reclamo dolendosi della
irrogazione di ammenda di 12.000,00 euro con diffida a seguito della gara con
la U.S. Avellino disputata a Avellino il 10.03.2002.
Motivo del reclamo lo scambio della tifoseria che avrebbe intonato cori
razzisti (bu) nei confronti del calciatore Bembuana e che avrebbe lanciato
bombe carta da individuarsi questi non in quelli al seguito della squadra
ascolana ma dei sostenitori dell'Avellino.
La Commissione, letto il rapporto arbitrale e la relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini, sentiti a completamento istruttoria nel corso
della riunione sia l'arbitro che il suo assistente, considerato che questi hanno
confermato entrambi la paternità delle consizioni ai tifosi dell'Ascoli ritiene di
confermare la sanzione dell'ammenda dell'importo irrogato dal Giudice
Sportivo mentre revoca la sanzione della diffida in considerazione della
emersa fugacità del "Bu" che ha avuto una tal brevità di esecuzione da non
permettere agli altri spettatori quella condotta di reprimenda richiesta del
Regolamento per annullare l’offensività e conseguentemente escludere la
responsabilità della società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo revocando la lettera di diffida e
confermando nel resto.
La tassa va restituita.
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