Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SERGE DIE’ MHINSEIA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Benevento-Sassari Torres del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SERGE DIE’ MHINSEIA
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Benevento-Sassari
Torres del 10.3.2002)
Con la delibera indicata in oggetto Diè Mahinseia Serge (Sporting
Benevento) è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due gare effettive per
comportamento offensivo verso l'arbitro.
Per ottenere una riduzione della squalifica ha proposto reclamo la
società sostenendo che il Serge ha protestato verso l'arbitro con estrema
decisione ma nei limiti del consentito senza reiterare il proprio atteggiamento
dopo che l'arbitro, probabilmente male intendendo la frase proferita dal
calciatore straniero, lo aveva ammonito.
L'arbitro della gara Benevento-Sassari riferisce nel proprio rapporto di
aver ammonito al 12° del primo tempo il calciatore Serge per proteste e di
averlo espulso al 43° della stessa frazione di gara per aver urlato nei suoi
confronti l'espressione “arbitro vaffanculo".
All’odierno dibattimento nessuno è comparso.
Osserva la Commissione che è indubbio il contenuto offensivo
nell'invettiva rivolta all'arbitro dal calciatore Serge ed è altrettanto certo che
l'arbitro non può aver frainteso le parole dal medesimo pronunciate. La tesi
della reclamante è perciò smentita dagli atti ufficiali e la sanzione inflitta al
calciatore è proporzionata all'infrazione disciplinare dallo stesso commessa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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