Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO DE PALMA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Lodigiani-Castel di Sangro del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CASTEL DI SANGRO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO DE PALMA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Lodigiani-Castel di Sangro del 10.3.2002) Avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo sanzionava con la squalifica per tre giornate di gara "per atto di violenza verso un avversario" e per avere rivolto, dopo la espulsione, una espressione offensiva all'indirizzo dell'arbitro, ha interposto rituale e motivata impugnazione il calciatore Roberto De Palma, tesserato per la Castel di Sangro Calcio. Nella medesima, nel mentre niente si deduceva in ordine alla espulsione decretata dall’arbitro, si sosteneva la insussistenza dell'addebito relativo alle "espressioni offensive” refertate dall'assistente all’arbitro.
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