Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE RAFFAELE BIANCOLINO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Vis Pesaro-Chieti del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE RAFFAELE BIANCOLINO (Delibera
G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Vis Pesaro-Chieti del 10.3.2002)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava il
calciatore Raffaele Biancolino con la qualifica per due giornate di gara, ha
interposto rituale e motivata, impugnazione la società Calcio Chieti, di
appartenenza.
Nella medesima si richiedeva la riduzione della squalifica posto che
l’episodio si era verificato "a distanza di gioco".
La impugnazione è infondata e pertanto deve essere confermata la
denunciata decisione. Il referto dell’assistente è estremamente preciso e non
consente diversa ricostruzione.
Il colpo (testata) è stato inferto sì a gioco in svolgimento ma con il
pallone non a distanza di gioco e per di più con caratteristiche di violenza.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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