Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ROBERTO BANDIRALI (VARESE F.C.) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Pisa-Varese del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ROBERTO BANDIRALI (VARESE F.C.) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Pisa-Varese del 10.3.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Roberto Bandirali con due giornate di squalifica per avere profferito parole ingiuriose all'indirizzo della terna arbitrale, ha interposto appello l'interessato. Nello stesso si sostiene che le parole refertate non erano state da lui pronunciate e che l'appellante aveva accettato Il provvedimento di espulsione uscendo dal campo senza gesticolare e sbraitare. In ipotesi che mancava la prova che le stesse fossero state indirizzate alla terna arbitrale e che il referto accusatorio era frutto di “poco realistiche sensazioni”. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti, osserva: L'appello è infondato e deve essere respinto. Questo collegio fonda il suo convincimento sulla testualità del rapporto che non ammette equivoci o incertezze. La sanzione irrogata è poi del tutto proporzionata alla infrazione commessa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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