Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.500 CON DIFFIDA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Frosinone-Foggia del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FROSINONE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.500 CON DIFFIDA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Frosinone-Foggia del 10.3.2002) Con riferimento alla gara Frosinone-Foggia del 10 marzo 2002, il Giudice Sportivo infliggeva al Frosinone Calcio l’ammenda di euro 12.500 per il comportamento dei sostenitori, così descritto nel provvedimento: “continuo e fitto lancio di monete, accendini e sputi in direzione dell’arbitro, senza colpirlo; sul terreno di gioco erano scagliate bottigliette piene ed in direzione di uno degli assistenti anche altri oggetti e sassi; l’ufficiale di gara, in particolare veniva colpito da una pietra grossa quanto una noce ad una coscia riportante forte dolore ed una escoriazione ed alla nuca da una moneta; l’altro assistente veniva fatto oggetto di grida ingiuriose e del lancio di sputi che lo raggiungevano più volte alle spalle; una bottiglietta semipiena lo colpiva ad una coscia mentre gli erano anche lanciate contro delle monete; alcuni scalmanati davano luogo sugli spalti a scontri con i sostenitori ospiti cagionando l’intervento delle forse dell’ordine; al termine, una decina di esagitati riuscivano ad entrare in campo manifestando l’intenzione di aggredire la terna, nel mentre si dava luogo al fitto lancio di oggetti vari tra cui un seggiolino, senza colpire; gli ufficiali di gara erano costretti a sostare a lungo negli spogliatoi per misura precauzionale (recidiva, lettera diffida, art. 13/1 comma c) C.G.S.)”. Ha presentato reclamo la società con la richiesta di una “corposa riduzione dell’irrogata ammenda” e la revoca della diffida, evidenziando che le intemperanze verbali e il lancio di oggetti vari erano stati causati dall’assegnazione di un calcio di rigore in favore del Foggia, e che, comunque, tutto si esaurì in un brevissimo lasso di tempo, anche grazie al conseguimento del pareggio. Quanto al dopo-partita, assume la società che “l’arbitro abbia immagazzinato una falsa proiezione della realtà che porta a presumere di una aggressione non suffragata da nessun riscontro oggettivo, frutto probabilmente di un intenso stato emotivo acquisito per effetto dei concitati minuti finali della gara”. Ritiene la Commissione che il referto arbitrale, unito a quello dei due assistenti, non risulta scalfito dalle argomentazioni sopra riportate, anche con riferimento alla lunga sosta precauzionale degli ufficiali di gara. Il reiterato comportamento violento di alcuni sostenitori della squadra di casa giustifica ampiamente l’entità della sanzione pecuniaria e la lettera di diffida. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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