Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 24.4.2002 DELL’ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 – gara Sangiovannese-Novara del 7.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DELLA SOCIETA' NOVARA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A
TUTTO IL 24.4.2002 DELL’ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (Delibera
G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 - gara Sangiovannese-Novara del
7.4.2002)
La società Novara Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la
decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio allenatore, Sig.
Stefano Di Chiara, la squalifica fino al 7.03.2002 per avere - nel corso della
gara disputatasi il 24.04.2002 fra la ospitante Sangiovannese e la reclamante
– tenuto “comportamento volgarmente provocatorio verso il pubblico locale
che reagiva conseguentemente e dava luogo a pericolo di scontri con
l’opposta tifoseria, scongiurati dall'intervento della forza pubblica".
In particolare la reclamante, rendendo dei fatti una versione diversa da
quella come sopra riportata nella parte motiva dell'impugnato provvedimento,
assume che nella dedotta circostanza il sopra citato allenatore, in segno di
esultanza per avere la propria squadra segnato la rete del vantaggio, si limitò
ad alzare al cielo un solo braccio tenendo il pugno chiuso, compiendo così un
gesto privo di qualsivoglia significato offensivo.
Detta versione risulta in contrasto con le risultanze dei documenti
ufficiali acquisiti agli atti e conseguentemente, stante il preminente vigore
probatorio conferito a questi ultimi dal Codice di Giustizia Sportiva, non può
essere recepita dal giudicante.
Di modo che, dovendosi confermare il titolo di incolpazione, nè
ravvisandosi sperequazione fra la gravità dell'infrazione contestata e l'entità
della sanzione irrogata, il reclamo non può essere accolto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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