Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSEPPE FORNACIARI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Palmese-Puteolana del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSEPPE FORNACIARI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Palmese-Puteolana del 30.3.2002) Con delibera del 3 aprile 2002 il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare il calciatore della Puteolana Giuseppe Fornaciari, "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, assumeva atteggiamento provocatorio verso i sostenitori locali, due dei quali tentavano di scavalcare la recinzione; lo stesso, rientrando negli spogliatoi, reiterava condotta provocatoria anche nei confronti dei sostenitori della propria squadra che reagivano lanciando oggetti vari e successivamente dava luogo ad un alterco con una persona che sostava in prossimità degli spogliatoi". Con rituale reclamo il Fornaciari chiede la riduzione della squalifica assumendo che il suo era stato un fallo di reazione, seguito da un ulteriore gesto di esasperazione perchè "molto teso, in quanto contestato duramente dai tifosi della Palmese", società per la quale era stato tesserato; quanto al successivo comportamento, benchè fatto oggetto di sputi da tifosi delle due squadre, aveva provato a “calmare le animosità”, venendo frainteso a causa della distanza alla quale si trovava l'autore del rapporto. Evidenzia infine il reclamante di essere stato aggredito da persona in un primo momento sconosciuta e poi identificata nel Sindaco di Palma Campania. Premesso che il reclamo non apporta elementi nuovi per la delibera perchè un cenno alla reazione si rinviene nella relazione del Commissario di campo, e il diverbio con il Sindaco è diligentemente rapportato, ritiene la Commissione che la condotta sia stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo, soprattutto in considerazione della reiterazione e del pericolo di più gravi incidenti creato dal calciatore, per di più capitano, con una condotta non commendevole rivolta anche all'indirizzo dei sostenitori della sua squadra. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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