Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSEPPE FORNACIARI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Palmese-Puteolana del 30.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSEPPE FORNACIARI (F.C.
PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Palmese-Puteolana del
30.3.2002)
Con delibera del 3 aprile 2002 il Giudice Sportivo squalificava per
quattro gare il calciatore della Puteolana Giuseppe Fornaciari, "per atto di
violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, assumeva
atteggiamento provocatorio verso i sostenitori locali, due dei quali tentavano
di scavalcare la recinzione; lo stesso, rientrando negli spogliatoi, reiterava
condotta provocatoria anche nei confronti dei sostenitori della propria squadra
che reagivano lanciando oggetti vari e successivamente dava luogo ad un
alterco con una persona che sostava in prossimità degli spogliatoi".
Con rituale reclamo il Fornaciari chiede la riduzione della squalifica
assumendo che il suo era stato un fallo di reazione, seguito da un ulteriore
gesto di esasperazione perchè "molto teso, in quanto contestato duramente
dai tifosi della Palmese", società per la quale era stato tesserato; quanto al
successivo comportamento, benchè fatto oggetto di sputi da tifosi delle due
squadre, aveva provato a “calmare le animosità”, venendo frainteso a causa
della distanza alla quale si trovava l'autore del rapporto. Evidenzia infine il
reclamante di essere stato aggredito da persona in un primo momento
sconosciuta e poi identificata nel Sindaco di Palma Campania.
Premesso che il reclamo non apporta elementi nuovi per la delibera
perchè un cenno alla reazione si rinviene nella relazione del Commissario di
campo, e il diverbio con il Sindaco è diligentemente rapportato, ritiene la
Commissione che la condotta sia stata adeguatamente sanzionata dal
Giudice Sportivo, soprattutto in considerazione della reiterazione e del
pericolo di più gravi incidenti creato dal calciatore, per di più capitano, con una
condotta non commendevole rivolta anche all'indirizzo dei sostenitori della
sua squadra.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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