Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.500,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 – gara Fidelis Andria-Tricase del 7.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 10.500,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del
10.4.2002 - gara Fidelis Andria-Tricase del 7.4.2002)
La società Fidelis Andria ha presentato reclamo avverso la delibera con
la quale il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 10.500,00 euro
“perché in più occasioni venivano rivolti cori e grida espressive di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite”.
La reclamante evidenzia un contrasto tra il rapporto dell’arbitro, che
parla di cori ripetuti in varie occasioni, e la relazione del Collaboratore
dell’Ufficio Indagini, che riferisce di cori intonati “in occasione della rete
segnata dal calciatore del Tricase, Kamadou”; rileva, inoltre, che il
comportamento sanzionato è stato posto in essere da pochi tifosi che
occupavano una zona della tribuna “dove tradizionalmente si colloca una
esigua minoranza del pubblico andriese che da tempo è in aperto contrasto
con la dirigente della società”; conclude, infine, con richiesta di annullamento
di riduzione dell’ammenda.
Osserva la Commissione che è comunque provato che dei cori sono
stati intonati e che gli stessi hanno la caratteristica della discriminazione
razziale, perché ad un calciatore di colore è stato rivolto il grido ”bu…..bu…”,
che è espressione tipica rivolta, negli stadi, solo ad atleti d colore, con non
troppo nascoste allusioni a foreste ed animali.
Avuto riguardo all’entità della sanzione deliberata dal Giudice Sportivo
e al minimo edittale previsto dall’art. 10 C.G.S. (10.329,00 euro), irrilevante è
il ritenuto contrasto tra i due atti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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