Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MATTEO PELATTI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Brescello-San Marino del 17.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MATTEO PELATTI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Brescello-San Marino del 17.2.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Matteo Pelatti della società San Marino Calcio con la squalifica per tre giornate di gara - avendo costui, dalla panchina sulla quale aveva preso posto dopo la sua sostituzione, lanciato un sasso di piccole dimensioni all'indirizzo di un assistente dell'arbitro, senza peraltro attingerlo -, ha interposto rituale e motivato reclamo la società di appartenenza, chiedendo la revoca del provvedimento o, in ipotesi, la riduzione della squalifica. Premesso che il fatto sarebbe avvenuto al 49' del secondo tempo, e cioè mentre la gara stava per terminare, quando la società San Marino era in vantaggio, grazie a due reti segnate proprio dal Pelatti, e il pallone non era in gioco, così che già le circostanze rendono incredibile l'assunto accusatorio, la reclamante protesta che non di sasso si sia trattato, bensì di nastro adesivo bianco, del tipo usato per piccole fasciature, appallottolato e non solo inidoneo ad attentare all'incolumità delle persone, ma comunque non lanciato contro la persona dell'assistente. Si puntualizza, altresì, che se è vero che gli atti ufficiali hanno fede privilegiata, è anche vero che gli stessi non hanno tale proprietà quando riferiscono circostanze che sono frutto di valutazioni soggettive. Alla riunione odierna il calciatore e il rappresentante della società hanno ribadito i motivi del reclamo dopo essere stati informati di quanto precisato dall'arbitro e dall'assistente interessato in sede di supplemento di rapporto, ritenuto necessario dalla Commissione. Osserva la Commissione che i chiarimenti acquisiti impongono un ridimensionamento dell'accaduto. Infatti, l'assistente dell'arbitro ha spiegato che al momento del lancio si trovava a circa tre metri dalla panchina del San Marino, i cui occupanti si alzavano ripetutamente per incitare i compagni di squadra; intervenuto per invitarli a starsene seduti, il Pelatti aveva lanciato il sasso, la cui traiettoria si era arrestata a circa un metro da lui. Proprio la gettata dell'oggetto, sasso grande come una noce o nastro adesivo che fosse (come, ritiene la Commissione), evidenzia che non era nelle intenzioni del calciatore colpire l'assistente, e che nella specie si é trattato non di atto di violenza, bensì di un gesto di irritaz ione determinato dal fatto che l'assistente arbitrale aveva appena ripreso gli occupanti la panchina del San Marino. Così ricostruito l'accaduto, ritiene la Commissione che la condotta debba essere qualificata come atto irriguardoso verso uno dei componenti la terna arbitrale, congruamente sanzionato con una giornata di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta al calciatore Matteo Pelatti del San Marino Calcio. La tassa va restituita.
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