Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MICHELE SCOTTI DI UCCIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Sant’Anastasia- Igea Virtus del 17.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MICHELE SCOTTI DI UCCIO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Sant’Anastasia- Igea Virtus del 17.2.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore della società Sant'Anastasia Scotti Di Uccio, per avere tenuto nel corso della partita con la Igea Virtus del 17.2.2002 comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, con la squalifica per due gare. Ha interposto rituale impugnazione la società di appartenenza. Nella stessa si richiede una diminuzione della sanzione ad una giornata di gara posto che l'episodio è avvenuto al termine di una partita vissuta in un clima di altissima tensione ed in occasione dell'annullamento di una rete segnata dal Sant'Anastasia. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali e quelli di parte, osserva: L'appello è infondato e deve essere respinto. Premesso che sul fatto oggetto di contestazione vi è un leale riconoscimento da parte della società, rimane solo da osservare che la tensione emotiva, il momento nel quel è stata pronunciata la frase, la occasione nella quale si è verificata la infrazione, non possono avere la benchè minima incidenza sulla entità della sanzione irrogata che oltretutto è stata applicata nel minimo per fattispecie del genere. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it