Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EDDY MENGO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 – gara Igea Virtus-Foggia Play-off del 26.5.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE EDDY MENGO (Delibera G.S. Com.
Uff.n. 226/C del 27.5.2002 - gara Igea Virtus-Foggia Play-off del 26.5.2002)
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore del Foggia Eddy Mengo “per
atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, ha proposto reclamo la
società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame, ha
dedotto che il calciatore, a risultato acquisito dal Foggia, non avrebbe avuto
alcun motivo per colpire con una testata il suo avversario, per cui l’atto di
violenza si potrebbe spiegare soltanto ipotizzando una provocazione operata
con mestiere dall’antagonista.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della società il quale ha
insistito nei motivi del reclamo ribadendone le motivazioni ed offrendo in
visione il filmato televisivo.
Il reclamo non può essere accolto.
Preliminarmente rileva la Commissione che la fattispecie non autorizza
la visione del filmato, ai sensi dell’art.31 a4 del C.G.S., in quanto non ricorre
l’ipotesi della estraneità del calciatore all’episodio antiregolamentare, non
contestandosi da parte della ricorrente che vi sia stato il contatto fisico
violento.
Dal referto di gara e dal supplemento confermativo risulta che al 41°
del secondo tempo, con il Foggia in vantaggio per 4 a 1, il Mengo, a gioco
fermo, ha colpito l’avversario con una testata al volto, senza peraltro
procurargli danno fisico.
La reclamante ha sostenuto che, in assenza di qualsiasi movente
attinente al gioco, si dovrebbe ritenere che il calciatore foggiano abbia agito
con violenza perchè provocato abilmente dall’antagonista, ma tale
prospettazione si traduce con tutta evidenza in una mera ipotesi priva di
riscontro negli atti ufficiali, per cui, non essendo provata la attenuante della
provocazione, non è possibile operare la invocata riduzione della squalifica.
Si impone, quindi, la reiezione del gravame e l'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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