Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 13/03/02 n. 154/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO CIARDIELLO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 140/C del 27.2.2002 – gara Acireale-Catanzaro del 24.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 13/03/02 n. 154/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO CIARDIELLO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 140/C del 27.2.2002 - gara Acireale-Catanzaro del 24.2.2002) Marco Ciardiello, tesserato per la società Catanzaro, veniva squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate di gara effettive avendo costui colpito con un calcio un avversario “mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo”. Avverso tale provvedimento ha interposto rituale motivata impugnazione la società di appartenenza U.S. Catanzaro sostenendo che il fatto era sì avvenuto ma in azione di gioco di talchè la squalifica doveva essere ridotta a quella della squalifica per una giornata di gara. Sul punto veniva richiesto supplemento arbitrale. Alla odierna riunione la società veniva difesa dall’Avv. Michele Ducci che preliminarmente veniva informato del disposto accertamento che, preso atto della nuova acquisizione, si riportava illustrandolo, a quanto contenuto nei motivi di appello. Il supplemento di rapporto ha meglio chiarito i termini della vicenda e questa Commissione ritiene che il provvedimento del primo giudice non meriti censura. Infatti, è stata confermata la respinta del pallone da parte del portiere, ma subito dopo, mentre i calciatori di entrambe le squadre lasciavano l’area di rigore, il Ciardiello colpiva l’avversario ancora nell’area di rigore. Pertanto, non può parlarsi di violenza in azione di gioco. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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