Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.500,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SIMONE FORTINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Martina-Giugliano del 28.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA AMMENDA
DI EURO 1.500,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL
CALCIATORE SIMONE FORTINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del
30.4.2002 - gara Martina-Giugliano del 28.4.2002)
Alla luce degli atti ufficiali relativi alla gara Martina-Giugliano disputata il
28.4.2002 in Martina Franca, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore del
Giugliano Simone Fortini la squalifica per due gare "per comportamento
offensivo verso l'arbitro" ed ha irrogato alla suddetta società la ammenda di
1.500,00 euro per le intemperanze compiute dai suoi sostenitori.
Per ottenere la riduzione delle sanzioni la società Giugliano ha
proposto unico reclamo. Quanto alla squalifica del calciatore, ha sostenuto
che lo stesso non avrebbe diretto all'arbitro la frase incriminata, ma ad un
avversario, tentando di chiarire subito con il direttore di gara l'equivoco.
Quanto alla sanzione pecuniaria irrogatale, ha dedotto che le intemperanze
non avrebbero comunque turbato il regolare svolgimento della partita ed ha
lamentato che il primo giudice non avrebbe attenuato la sanzione valutando la
circostanza che si è trattato di intemperanze in campo avverso.
All'odierna riunione il rappresentante della società ha insistito per
l'accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
Per quanto attiene al calciatore, dal referto di gara e dal supplemento
confermativo risulta che al 25° del secondo tempo il Fortini ha detto all'arbitro,
dissentendo da una decisione a lui sfavorevole, "ma vai a cag...". Per quanto
attiene all'ammenda inflitta al Giugliano, dagli atti ufficiali emerge che i
sostenitori della suddetta società hanno lanciato in campo numerose bottiglie
di plastica vuote e semivuote, una delle quali ha colpito senza provocare
danni fisici un assistente arbitrale, raggiunto anche su tutta la persona da
sputi e offeso con urla ingiuriose e minacciose.
Alla stregua di tali risultanze, pare alla Commissione che la squalifica
del calciatore Fortini non possa essere decurtata non potendo il ragguaglio
ufficiale essere neutralizzato dalla interessata versione di parte. Di contro, può
essere ridotta la sanzione pecuniaria irrogata alla società, trattandosi di
intemperanze della tifoseria avvenute in campo avverso, ove le possibilità di
prevenzione e di controllo da parte della dirigenza societaria sono pressochè
nulle: per tali intemperanze si reputa sanzione adeguata l'ammenda di
1.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda a 1.000,00
euro e confermando nel resto la delibera impugnata.
La tassa va restituita.
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