Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIOVANNI ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE NICOLA CONSOLI E AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 3.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Biellese-Prato del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. BIELLESE 1902 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIOVANNI ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE NICOLA CONSOLI E AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 3.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Biellese-Prato del 30.3.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare ai calciatori della Biellese Giovanni Abate e Nicola Consoli per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara. Ha inoltre inflitto alla suddetta società l’ammenda di 3.000 euro perché al termine della gara un addetto della società, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo ad un assistente arbitrale fino a sfiorargli il viso, gli ha gridato ripetute espressioni di minaccia. Onde ottenere la riduzione delle sanzioni, ha proposto reclamo la società sostenendo: a) che il calciatore Abate non avrebbe offeso l’ufficiale di gara, ma si sarebbe limitato a protestare in maniera un po’ vivace; b) che il calciatore Consoli non avrebbe pronunciato espressioni volgari idonee a ledere l’onore e il decoro dell’assistente arbitrale; c) che l’addetto della società non avrebbe assolutamente sfiorato il visto dell’ufficiale di gara e non avrebbe pronunciato la frase volgare attribuitagli, ma soltanto considerazioni del tutto personali e inoffensive. All’esito della odierna riunione si rileva che nel caso in esame le risultanze degli atti ufficiali, e cioè del referto di gara stilato dall’assistente arbitrale, non possono essere neutralizzate dalle contrarie e interessate affermazioni diparte. Ciò premesso, dal cennato documento risulta: a) che a fine gara il calciatore Abate nel sottopassaggio ha urlato all’indirizzo dell’assistente arbitrale “siete uno scandalo, neanche i morti fanno queste cose, tutti qui li mandano questi bastardi”; b) che nella medesima circostanza di tempo e di luogo il calciatore Consoli ha urlato all’indirizzo dello stesso ufficiale di gara “andate a ca…, che c…venite a fare qui, mettitelo in c… il taccuino; c) che l’addetto della Biellese si è diretto con atteggiamento aggressivo verso l’assistente arbitrale e, avvicinandogli il viso, gli ha detto “ti spacco la faccia, te la rompo bastardo, non servi un c..., dovremmo rompevi la faccia testa di c…”. Alla stregua di tali risultanze, quanto ai due calciatori, attesa l’univoca offensività delle parole pronunciate, si impone la reiezione del gravame in quanto la sanzione irrogata dal primo giudice appare non solo congrua, ma anche perequata alle decisioni assunte da quest’organo in casi analoghi. Analoga declaratoria di reiezione del reclamo si impone per la ammenda inflitta alla società: non si ravvisano infatti elementi idonei ad attenuare la sanzione di cui sopra. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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