Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIOVANNI DELLE VEDOVE E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCELLO CORAZZINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Cavese-Catanzaro del 30.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIOVANNI DELLE
VEDOVE E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL
CALCIATORE MARCELLO CORAZZINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del
3.4.2002 - gara Cavese-Catanzaro del 30.3.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare ai calciatori del Catanzaro Marcello Corazzini e
Giovanni Delle Vedove rispettivamente “per atto di violenza verso un
avversario a gioco fermo” e “per comportamento offensivo verso un assistente
arbitrale (r.AA)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la
riduzione delle sanzioni: quanto al Corazzini ha dedotto che lo stesso si
sarebbe limitato a sospingere l’avversario che a scopo ostruzionistico gli
impediva il recupero del pallone; quanto al Delle Vedove ha sostenuto che lo
stesso non avrebbe offeso l’assistente arbitrale ma avrebbe solo protestato in
modo irriguardoso.
All’esito della odierna riunione, partitamene si osserva:
Dal referto del direttore di gara risulta che al 42° del secondo tempo il
Corazzini a gioco fermo ha spinto con veemenza, ponendogli una mano sul
collo e l’altra sul petto, l’avversario e lo ha fatto cadere a terra, senza peraltro
procurargli danno fisico. Il ragguaglio ufficiale prova l’addebito, e cioè la
commissione dell’atto di violenza a gioco fermo, per cui, attesa la congruità
della sanzione, va respinto il gravame per quanto attiene alla posizione del
tesserato Corazzini.
Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che al 44° del
secondo tempo, in occasione di una rimessa laterale, il Delle Vedove,
dissentendo da una decisione e agitando le braccia levate al cielo, ha rivolto
all’ufficiale di gara la frase “quanto c… ti decidi a darcene una a favore”. A
parere della Commissione il referto delinea con chiarezza fattispecie della
“protesta” espressa in termini irriguardosi per l’uso, purtroppo spesso
ricorrente nel lessico dei calciatori, della parola scorretta. In sintonia con il
consueto parametro, per il Delle Vedove va accolto il reclamo, riducendo la
squalifica irrogata dal primo giudice ad un solo turno.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una gara la
squalifica inflitta al calciatore Giovanni Delle Vedove del Catanzaro e
confermando nel resto la delibera impugnata.
La tassa va restituita.
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