Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO ARNO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.4.2002 DEL DIRIGENTE VINCENZO MONTANI E AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Brescello-Teramo del 30.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' TERAMO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO ARNO
AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.4.2002 DEL DIRIGENTE
VINCENZO MONTANI E AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.500
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Brescello-Teramo del
30.3.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la
squalifica per due gare al calciatore Marco Arno del Teramo per
comportamento offensivo verso l’arbitro. Ha poi inflitto l’ammenda di 12.500
euro con lettera di diffida alla società Teramo per le intemperanze dei suoi
sostenitori, consistite principalmente in numerosi fitti lanci di corpi contundenti
all’indirizzo degli assistenti arbitrali entrambi più volte attinti, nella effrazione di
un cancello e nella penetrazione nel recinto di gioco ad opera di un folto
gruppo di tifosi, alcuni dei quali sono penetrati sul terreno con atteggiamento
aggressivo e minaccioso verso due componenti della terna, costretti ad
allontanarsi verso gli spogliatoi in attesa che agenti della P.S. ed alcuni
calciatori ospiti allontanassero gli esagitati. Ha infine inflitto l’inibizione fino a
tutto il 17.4.2002 al dirigente del Teramo Vincenzo Montana per
comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara.
Contro tale delibera al fine di ottenere la riduzione della sanzione ha
proposto reclamo la società sostenendo: a) che le due giornate di squalifica
inflitte al calciatore Arno per le sue proteste, peraltro scevre da minacce e da
offese particolarmente rilevanti, sarebbero eccessive; b) che la sanzione
pecuniaria con diffida sarebbe troppo gravosa non valutando in misura
congrua la circostanza che trattasi di intemperanze in campo avverso, ove
limitate sono le possibilità di prevenzione e di controllo della tifoseria, nonché
il comportamento della società,attivatasi con i suoi calciatori nel respingere
oltre il cancello i facinorosi penetrati nel recinto di gioco; c) che il dirigente
Montani si sarebbe rivolto al direttore di gara con espressioni sicuramente
colorite, appartenenti però alla terminologia utilizzata abitualmente dagli
agonisti nel corso della competizione.
All’odierna riunione è intervenuto un difensore che ribadendo i motivi
del ricorso ha chiesto una sostanziale riforma del provvedimento.
Dagli atti ufficiali, e cioè dai referti della terna, emerge che al 25° del
secondo tempo il calciatore Arno gli ha rivolto ripetutamente la frase “sei in
malafede, anzi siete in malafede”. Atteso il contenuto univocamente offensivo
della frase profferita, il reclamo deve essere respinto per la posizione del
calciatore, considerata la congruità della sanzione irrogata dal Giudice
Sportivo.
Del pari va respinto il reclamo per quanto attiene alle doglianze circa la
sanzione irrogata al dirigente Montani, dovendosi anche in tale caso ritenere
la fattispecie del comportamento offensivo, non potendosi ipotizzare nella
frase pronunciata dal suddetto (“è stato scandaloso, si deve vergognare”) una
semplice protesta o un comportamento irriguardoso. In relazione alla
fattispecie ritenuta la sanzione inflitta dal primo giudice appare del tutto
adeguata.
Può essere invece accolta la richiesta riduzione della sanzione
pecuniaria, in quanto nella disamina delle pur gravi intemperanze della
tifoserie teramana non pare che il Giudice Sportivo abbia congruamente
valutato due circostanze, e cioè la circostanza della pressochè inesistente
possibilità di prevenzione e di controllo quando le intemperanze avvengano in
campo avverso, e l’intervento di alcuni calciatori e dirigenti teramani in ausilio
alla forza pubblica. Sanzione congrua appare l’ammenda di 9.000 euro, in tal
misura riducendosi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e mantenendo
ferma la diffida.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la ammenda a 9.000
euro con lettera di diffida, la sanzione inflitta alla società Teramo e
confermando nel resto la impugnata delibera.
La tassa va restituita.
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