Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO ARNO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.4.2002 DEL DIRIGENTE VINCENZO MONTANI E AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Brescello-Teramo del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' TERAMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO ARNO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.4.2002 DEL DIRIGENTE VINCENZO MONTANI E AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Brescello-Teramo del 30.3.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare al calciatore Marco Arno del Teramo per comportamento offensivo verso l’arbitro. Ha poi inflitto l’ammenda di 12.500 euro con lettera di diffida alla società Teramo per le intemperanze dei suoi sostenitori, consistite principalmente in numerosi fitti lanci di corpi contundenti all’indirizzo degli assistenti arbitrali entrambi più volte attinti, nella effrazione di un cancello e nella penetrazione nel recinto di gioco ad opera di un folto gruppo di tifosi, alcuni dei quali sono penetrati sul terreno con atteggiamento aggressivo e minaccioso verso due componenti della terna, costretti ad allontanarsi verso gli spogliatoi in attesa che agenti della P.S. ed alcuni calciatori ospiti allontanassero gli esagitati. Ha infine inflitto l’inibizione fino a tutto il 17.4.2002 al dirigente del Teramo Vincenzo Montana per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara. Contro tale delibera al fine di ottenere la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società sostenendo: a) che le due giornate di squalifica inflitte al calciatore Arno per le sue proteste, peraltro scevre da minacce e da offese particolarmente rilevanti, sarebbero eccessive; b) che la sanzione pecuniaria con diffida sarebbe troppo gravosa non valutando in misura congrua la circostanza che trattasi di intemperanze in campo avverso, ove limitate sono le possibilità di prevenzione e di controllo della tifoseria, nonché il comportamento della società,attivatasi con i suoi calciatori nel respingere oltre il cancello i facinorosi penetrati nel recinto di gioco; c) che il dirigente Montani si sarebbe rivolto al direttore di gara con espressioni sicuramente colorite, appartenenti però alla terminologia utilizzata abitualmente dagli agonisti nel corso della competizione. All’odierna riunione è intervenuto un difensore che ribadendo i motivi del ricorso ha chiesto una sostanziale riforma del provvedimento. Dagli atti ufficiali, e cioè dai referti della terna, emerge che al 25° del secondo tempo il calciatore Arno gli ha rivolto ripetutamente la frase “sei in malafede, anzi siete in malafede”. Atteso il contenuto univocamente offensivo della frase profferita, il reclamo deve essere respinto per la posizione del calciatore, considerata la congruità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Del pari va respinto il reclamo per quanto attiene alle doglianze circa la sanzione irrogata al dirigente Montani, dovendosi anche in tale caso ritenere la fattispecie del comportamento offensivo, non potendosi ipotizzare nella frase pronunciata dal suddetto (“è stato scandaloso, si deve vergognare”) una semplice protesta o un comportamento irriguardoso. In relazione alla fattispecie ritenuta la sanzione inflitta dal primo giudice appare del tutto adeguata. Può essere invece accolta la richiesta riduzione della sanzione pecuniaria, in quanto nella disamina delle pur gravi intemperanze della tifoserie teramana non pare che il Giudice Sportivo abbia congruamente valutato due circostanze, e cioè la circostanza della pressochè inesistente possibilità di prevenzione e di controllo quando le intemperanze avvengano in campo avverso, e l’intervento di alcuni calciatori e dirigenti teramani in ausilio alla forza pubblica. Sanzione congrua appare l’ammenda di 9.000 euro, in tal misura riducendosi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e mantenendo ferma la diffida. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la ammenda a 9.000 euro con lettera di diffida, la sanzione inflitta alla società Teramo e confermando nel resto la impugnata delibera. La tassa va restituita.
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