Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 15.5.2002 DEL MEDICO UMBERTO OLLA ATZENI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 164/C del 26.3.2002 – gara Nardò-Tricase del 24.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 15.5.2002 DEL MEDICO UMBERTO OLLA ATZENI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 164/C del 26.3.2002 - gara Nardò-Tricase del 24.3.2002) Con la delibera sopra precisata il Giudice Sportivo: - ha inflitto un'ammenda di euro 12.000,00 alla società reclamante con la seguente motivazione: "Lancio durante la gara, anche in direzione dell'arbitro, di bottigliette e “oggetti di “varia natura, spesso indirizzati verso calciatori della squadra ospite, senza colpire; al “termine lanci, specie contro gli ufficiali di gara, si ripetevano; un calciatore ospite veniva “colpito al capo da un oggetto contundente, senza apparenti danni fisici; in tali circostanze “alcuni occupanti della panchina della società locale non identificati correvano verso “l'arbitro; gridandogli espressioni offensive e di minaccia ed avvicinandosi insistentemente, “tanto da costringerlo ad indietreggiare sul terreno di gioco, così impedendogli di “raggiungere gli spogliatoi; due individui, che sostavano indebitamente e per diretta “responsabilità della società nei pressi degli spogliatoi, rivolgevano all’arbitro nuove “espressioni offensive e di minaccia; quando la terna - dopo circa quaranta minuti – “lasciava lo spogliatoio, in prossimità di questo si trovava ancora un gruppo di persone non “autorizzate; in corso di gara, in qualche occasione si dava luogo a grida offensive verso “un calciatore ospite"; - ha inoltre squalificato fino a tutto il 15 maggio 2002 il medico sociale dr. Umberto Atzeni con la seguente motivazione: “Al termine, correndo in direzione dell’arbitro e seguendolo fino a che questo non “entrava nello spogliatoio, gli gridava insistite espressioni offensive e di minaccia; nel “momento in cui il direttore di gara si accingeva - successivamente - a lasciare lo stadio, lo “stesso riprendeva a "gridare, unitamente ad altri estranei che gli erano vicini, insulti e “minacce". Avverso tale delibera la suindicata società ha proposto tempestivo reclamo, deducendo: - quanto all’ammenda, il suo eccessivo, rispetto alla tenuità ed episodicità dei fatti contestati, almeno in parte verificatisi per reazione al comportamento provocatorio di un calciatore ospite, a tal fine esibendo una videocassetta; - quanto alla squalifica del medico sociale, un'inesatta percezione del comportamento di quest'ultimo da parte dell'arbitro. Pertanto la società reclamante ha richiesto un’adeguata riduzione dell’ammenda e della squalifica suindicate. All’odierna riunione nessuno è comparso per la società reclamante. Osserva, innanzi tutto, la Commissione che, ai sensi dell’art. 31, lettera B/2 C.G.S., la prova televisiva è ammessa soltanto “in caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara”. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, in quanto nella propria memoria la stessa società reclamante, dapprima, fa espresso riferimento al “referto” arbitrale; quindi, testualmente afferma: "Non sconfessiamo quanto "affermato dall’arbitro” con ciò riconoscendo che gli episodi contestati sono stati rilevati dagli ufficiali di gara. La videocassetta peraltro, mai inviata, non sarebbe utilizzabile come mezzo di prova. Tuttavia, da un attento esame dei rapporti dei vari ufficiali di gara e della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, la Commissione rileva che: - quanto al comportamento dei sostenitori della Società reclamante, dagli episodi rappresentati nella dettagliata relazione di quel Collaboratore e nel rapporto del Commissario di Campo è risultato soltanto "qualche buu" all'indirizzo di un calciatore della squadra ospite; non sono risultati fatti violenti, da cui sia derivato pericolo per I'incolumità pubblica, nè danno per l’incolumità fisica di singole persone; infine alcuni insulti, insistentemente rivolti al detto Collaboratore sono risultati addebitabili a persona minorata psichica; - quanto al comportamento dei dirigenti della società reclamante, dal rapporto arbitrale sono risultati a loro addebitabili quelli avvenuti al termine della gara e sul terreno di gioco, ma non anche i successivi, attribuiti a persone presenti nei pressi degli, spogliatoi, che lo stesso arbitro ha dichiarato di non aver potuto , identificare; - quanto al comportamento del medico sociale, invece, la sua condotta violenta e reiterata risulta con tutta evidenza dal rapporto arbitrale. La Commissione, pertanto, ritiene che nella fattispecie non ricorra alcuna violazione alle prescrizioni contenute nell'art. 11 C.G.S., mentre ricorrano violazioni di sostenitori e dirigenti alle prescrizioni contenute nell'art. 10 C.G.S.. In conseguenza la Commissione ritiene che la misura dell'ammenda, inflitta dal Giudice Sportivo non sia proporzionata alla rilevanza dei fatti accertati, tenuto conto che: - tale ammenda, come ogni altra sanzione prevista nel Codice di Giustizia Sportiva, è indifferentemente applicabile a Società sportive, militanti nei Campionati di Serie A, B e C. Nella specie però le grida discriminatorie sono risultate tanto isolate, da essere registrate soltanto dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini; - i comportamenti offensivi, effettivamente addebitabili a dirigenti, sono avvenuti soltanto nei momenti, emotivamente più intensi, subito successivi al termine della gara; - taluni insulti ad un ufficiale di gara sono risultati da attribuire a persona minorata psichica. La Commissione, quindi, ritiene che le suindicate circostanze, complessivamente valutate. attenuino la gravità delle violazioni contestate e giustifichino una riduzione della prevista ammenda minima, già pari a L. 20.000.000 ed ora a euro 10.329,14, non essendo estraneo all'ordinamento sportivo il principio di adeguamento della pena al disvalore effettivo dell’illecito commesso, come rilevabile da elementi accidentali ed accessori all'illecito stesso (cfr. art. 6, co. 6; art. 10, co. 2; art. 11, co. 6; art. 12, co. 1 C.G.S.). Conclusivamente, la Commissione ritiene adeguato ridurre l’ammenda a euro 7.000. La Commissione ritiene, invece, adeguata alla gravità dei ripetuti episodi contestati la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al medico sociale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la ammenda a 7.000 euro. Conferma nel resto. La tassa va restituita.
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