Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE MARCO ALESSANDRINI (A.S. GUBBIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.3.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Gubbio-Mantova del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’ALLENATORE MARCO ALESSANDRINI (A.S. GUBBIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.3.2002 (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Gubbio-Mantova del 10.3.2002)
Marco Alessandrini, allenatore del Gubbio 1910, è stato squalificato dal
Giudice Sportivo fino a tutto il 31 marzo 2002 "per comportamento offensivo
verso un assistente arbitrale durante la gara (r. A.A.)".
Per ottenere l'annullamento della sanzione o, in ipotesi, la sua
riduzione ha proposto reclamo il tesserato il quale nega che la frase da lui
pronunciata fosse diretta alla terna arbitrale ma ai tifosi ugubini che stavano
inveendo contro un calciatore della loro squadra, reo di aver perso il possesso
del pallone. Aggiunge che la sanzione irrogata è comunque sproporzionata
all'infrazione disciplinare commessa.
L' assistente arbitrale che ha rilevato l'episodio segnalandolo al
direttore di gara, riferisce nel Proprio rapporto che al 25° del Il° tempo
l'allenatore del Gubbio Marco Alessandrini, già più volte invitato a tenere un
contegno più consono al suo ruolo, proferiva al suo indirizzo una frase di
inequivoco contenuto offensivo.
Il reclamo non può essere accolto. Osserva infatti la Commissione che
la tesi del reclamante è smentita dagli atti ufficiali e la sanzione è pienamente
proporzionata all'infrazione disciplinare commessa dal tesserato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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