Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FRANCESCO MILLESI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Igea Virtus B.-Nuova Nardò del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FRANCESCO MILLESI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Igea Virtus B.-Nuova Nardò del 10.3.2002) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Francesco Millesi (Igea Virtus Barcellona) "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r. A.A.). Per ottenere una riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società che, senza contestare l'episodio, ha cercato di mitigarne la portata ricorrendo ad argomenti quali l'intensità della gara e la giovane età del calciatore. Dal rapporto ufficiale risulta che il direttore di gara, su segnalazione del proprio collaboratore, ha espulso al 23° del Il° tempo il calciatore Francesco Millesi per aver egli rivolto all'assistente arbitro una frase di contenuto offensivo. Il reclamo non può essere accolto. Osserva la Commissione che risulta incontroverso il comportamento tenuto dal calciatore Francesco Millesi del quale è indubbio il contenuto offensivo, non mitigabile con le proposizioni difensive dedotte dalla reclamante. D'altro canto la sanzione è sicuramente proporzionata all'infrazione disciplinare commessa e deve perciò essere confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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