Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 6.000 E AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTO IL 1°.5.2002 DEL DIRIGENTE GIUSEPPE CICCARELLI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 – gara Puteolana-Paternò del 3.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA AMMENDA
DI EURO 6.000 E AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTO IL 1°.5.2002 DEL
DIRIGENTE GIUSEPPE CICCARELLI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del
6.3.2002 - gara Puteolana-Paternò del 3.3.2002)
Avverso la decisione del Giudice Sportivo n. 149 del 6.03.2002 che ha
inibito al dirigente Giuseppe Ciccarelli fino a tutto il 1°.05.2002 di svolgere
attività in seno alla F.I.G.C. e ha irrogato la sanzione dell'ammenda di euro
6.000,00 alla F.C. Puteolana ricorre detta società chiedendo l'annullamento o
la riduzione dell'ammenda e la revoca o la riduzione della squalifica del
proprio dirigente.
La Commissione Disciplinare letto il rapporto arbitrale, nonchè quello
del Commissario di Campo e la lettera dell'Osservatore Arbitrale Rosario
D'Anna spedita il 4.03.2002 al Giudice Sportivo e al Presidente della
Commissione Arbitri e considerata la gravità dei fatti contestati sia alla società
sia al suo dirigente e considerato che i motivi del reclamo non attengono alla
storicità, non contestata dei fatti di violenza, ma per quanto attiene alla società
ad un mal interpretato principio della responsabilità oggettiva e per quanto
attiene al Ciccarelli ad una sua resipiscenza che lo avrebbe poi portato a
collaborare per l'incolumità degli ufficiali di gara a fine partita. Considerato che
l'uno nè l’altro motivo sono conferenti ai fini della irrogazione delle sanzione
rigetta il ricorso.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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