Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MASSIMO PIEROTTI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Trento-Rimini del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MASSIMO PIEROTTI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Trento-Rimini del 10.3.2002) Avverso il provvedimento di squalifica per due giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Pierotti Massimo, per avere offeso un assistente arbitrale, ha interposto rituale e motivata impugnazione la società Nuovo Calcio Trento di appartenenza. Nella medesima si richiede una revoca della sanzione posto che, la frase pronunciata, il Pierotti l'aveva diretta a se stesso per un errore da lui commesso. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti, osserva: I'appello è infondato e deve essere respinto. A resistere a tutte le osservazioni contenute nella impugnazione è sufficiente la rilettura del rapporto dell'assistente arbitrale. Il contenuto, nella sua sintesi, appare di estrema chiarezza e non consente equivoci. Nel medesimo si legge che a seguito di una decisione del referente, il calciatore gli rivolgeva una frase il cui contenuto, sotto un profilo sintattico e grammaticale non consente il benchè minimo dubbio sulla univocità della sua direzione. La sanzione irrogata appare pertanto del tutto proporzionata alla infrazione commessa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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