Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE VINCENZO ADAMO.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE VINCENZO
ADAMO.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. veniva
contestato: a Vincenzo Adamo, dirigente della società Foggia Calcio S.r.l.,
quale Responsabile del Settore Giovanile, la violazione dell’art. 1 comma 1)
del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, interrogato il 9 febbraio 2003 dai
collaboratori dell’Ufficio Indagini per accertamenti di presunto illecito sportivo,
negava, contrariamente al vero, di avere contattato telefonicamente
l’assistente arbitrale Giovanni Sasso in data 2 febbraio 2003;
alla società Foggia Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del
Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
All’odierna riunione nessuno è comparso per il Foggia Calcio S.r.l. non
è presente l’Adamo mentre è presente per la Procura Federale l’avvocato
Mario Taddeucci Sassolini il quale chiede affermarsi la responsabilità
dell’Adamo e della società Foggia Calcio S.r.l. e la conseguente irrogazione
delle sanzioni di sei mesi di inibizione per l’Adamo e di 10.000,00 euro di
ammenda per la società Foggia Calcio S.r.l.-.
Rileva questa Commissione che la circostanza che l’Adamo abbia
telefonato il 2 febbraio 2003 all’assistente arbitrale Giovanni Sasso è provata
dalla dichiarazione del Sasso, dalla madre di costui, dal fatto che il 5 febbraio,
giorno in cui secondo l’Adamo era stata effettuata la telefonata, il Presidente
della Lega Professionisti Serie C aveva già inviato una nota con la quale
evidenziava la comunicazione avuta dal Commissario Can C da parte del
Sasso.
Il contenuto della telefonata, riportata dal Sasso, non ha alcuna
rilevanza nell’odierno procedimento. Quello che invece occorre rilevare e
sanzionare è che l’Adamo ha affermato il falso negando di avere effettuato la
telefonata al Sasso il 2 febbraio 2003. Tale comportamento configura in ogni
caso la violazione dell’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva da
parte dell’Adamo e la conseguente violazione dell’art.2 comma 4) del Codice
di Giustizia Sportiva da parte della società Foggia Calcio S.r.l.-.
Tenuto conto delle circostanze e dei fatti la sanzione può essere
applicata per come in dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al dirigente Vincenzo Adamo la sanzione dell’inibizione per tre
mesi ed alla società Foggia Calcio S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro.
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