Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO BIAGIANTI TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ FLORENTIA VIOLA S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
CALCIATORE MARCO BIAGIANTI TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI
PER LA SOCIETA’ FLORENTIA VIOLA S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO
PER LA SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata
contestata al calciatore Marco Biagianti, già tesserato per la società Florentia
Viola S.p.a. ed oggi tesserato per la società Fano Calcio S.r.l., la violazione di
cui all'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del
mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'agente di
calciatori Roberto La Florio, rilasciando altro incarico all'agente Eugenio
Ascari nonostante il precedente incarico non fosse ancora scaduto.
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 29 agosto 2002, con
durata fino al 28 agosto 2004; il secondo mandato risulta firmato il 7 ottobre
2002.
Il calciatore, che ha fatto pervenire memoria difensiva, non contesta i
fatti, protestando la sua buona fede, e riferendo di essere convinto che il
mandato conferito al La Florio potesse essere revocato in qualsiasi momento
senza alcuna formalità.
All'odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura
Federale della F.I.G.C., avvocato Mario Taddei Sassolini, che ha chiesto
l'affermazione di responsabilità dell'incolpato, con irrogazione di 500,00 euro
di ammenda.
Precisato che, con riferimento al primo mandato, il calciatore non ha
dato disdetta e non ha provveduto a revocare l'incarico, ritiene la
Commissione che la giustificazione addotta dall'interessato non abbia pregio,
essendo chiaro il testo del mandato sottoscritto e risultando la data di
scadenza del medesimo scritta a penna e quindi chiaramente evidenziata nel
corpo del testo.
Il fatto integra quindi la violazione contestata, non potendosi dire
rispettoso dei principi enunciati nell'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia
Sportiva il comportamento di cui sopra. Si stima sanzione congrua, ai sensi
dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, quella di 400,00 euro di
ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Marco Biagianti (Fano Calcio S.r.l.) l'ammenda di
400,00 euro.
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