Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI IACOBUCCI MARIO TESSERATO DIRETTORE SPORTIVO.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI
IACOBUCCI MARIO TESSERATO DIRETTORE SPORTIVO.
Su deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare
ha contestato al sig. Mario Iacobucci, la violazione di cui art.1 comma 1) del
Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 27, comma 2) dello Statuto
Federale e all’art. 10 del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori per
avere eluso la esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto
dall’Ordinamento Federale nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto per
le società sportive e i direttori sportivi iscritti nell’elenco speciale, ricorrendo
alla Giurisdizione Ordinaria al fine di ottenere dalla società Foggia il
pagamento di emolumenti dipendenti dal contratto stipulato con la stessa in
data 4 Maggio 2002.
A propria discolpa lo Iacobucci ha fatto pervenire a questa
Commissione una memoria con la quale ha ammesso di aver fatto ricorso alla
Giustizia Ordinaria senza intesa di violare le norme del Codice di Giustizia
Sportiva, ritenendole inapplicabili alla fattispecie per avere egli stipulato con la
società Foggia Calcio S.r.l. un semplice contratto di consulenza. A conferma
ha aggiunto di essere disposto ad abbandonare l’azione monitoria intrapresa.
All’odierno dibattimento è intervenuto il rappresentante della
Procura Federale, avvocato Mario Taddeucci Sassolini, il quale ha concluso
per l’affermazione della responsabilità dell’incolpato in ordine ai fatti
contestati, con irrogazione della sanzione della squalifica di sei mesi.
Osserva la Commissione che risulta provato il compimento da
parte di Mario Iacobucci dei fatti contestati avendo egli espressamente
riconosciuto di aver adito l’autorità Giudiziaria Ordinaria pur essendo
tesserato per la società Foggia Calcio S.r.l. e perciò non potendo riconoscersi
pregio agli argomenti difensivi dal medesimo dedotti a proprio discarico, deve
affermarsi la sua responsabilità con irrogazione della sanzione indicata in
dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Mario Iacobucci direttore sportivo la sanzione dell’inibizione di
tre mesi.
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