Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 27/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO CALCIATORI PATRIZIO FIMIANI E MARCO CAPUTI DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L. E DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 27/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO CALCIATORI
PATRIZIO FIMIANI E MARCO CAPUTI DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L.
E DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L.
Con delibera 14/5/2003 (C.U. n. 254/C) questa Commissione, rilevando
che il Giudice Sportivo aveva emesso provvedimenti disciplinari a carico dei
calciatori Marco Caputi, Patrizio Fimiani e Rocco Napoli fondandosi soltanto
sul rapporto del Commissario di Campo e rilevando, altresì , che trattavasi di
episodi avvenuti a gara terminata e al di fuori del recinto dl gioco, annullava la
decisione assunta dallo stesso giudice il 22/4/2003 (C.U. n.235/C) e rimetteva
gli atti alla Procura Federale per le opportune indagini in relazione ai pretesi
comportamenti antiregolamentari commessi dai tesserati della società A.S.
Latina S.r.l. al termine della gara Frosinone-Latina del 19/4/2003.
All'esito degli accertamenti compiuti, il Procuratore Federale deferiva a
questa Commissione i calciatori Fimiani e Caputi per violazione dell'art. 1
comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la società A.S. Latina S.r.l.
per violazione dell'art. 2 comma 4) dello stesso codice per responsabilità
oggettiva in relazione agli addebiti contestati ai suoi tesserati.
Si difendono dal deferimento sia il Fimiani che il Caputi, contestando la
loro partecipazione alla rissa ed invocando in principalità il proscioglimento e
in ipotesi la congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo
con la delibera peraltro annullata da questa Commissione. In particolare il
primo sostiene, invalidando le dichiarazioni accusatorie del Commissario di
Campo e del calciatore frusinate Manolo Morris Ripa, che la relazione
dell'Ufficio Indagini fornirebbe una ricostruzione erronea del fatto, in quanto
tutti i calciatori del Latina si sarebbero limitati, perché aggrediti da avversari e
da sostenitori non identificati, a spintonare gli aggressori per guadagnare
presto gli spogliatoi. Dal canto suo, il secondo si difende evidenziando che
nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini si dice testualmente che
"la presenza del Caputi sembra molto verosimile", per cui sorgerebbe quanto
meno un serio dubbio sulla sua responsabilità. Anche la società Latina
contesta il deferimento per responsabilità oggettiva, chiedendo in tesi di
essere prosciolta e in subordine di essere punita con una sanzione minima, in
quanto, anche a dar credito alla versione del Morris Ripa, emergerebbe che il
Caputi avrebbe spintonato i calciatori avversari e i sostenitori non potuti
identificare mentre cercava di sfuggire e di guadagnare lo spogliatoio.
All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che non si
possa aderire alla edulcorata versione dei calciatori Fimiani e Caputi, nonché
a quella della società Latina, in quanto emerge in modo certo dalla relazione
di servizio dei Carabinieri datata 19/4/2003 che, a seguito dell'atto di violenza
consumato dal calciatore frusinate Pellegrino, nacque una rissa "furibonda"
durata circa tre minuti, alla quale, al di là di ogni ragionevole dubbio,
parteciparono con intenti difensivi, ma anche aggressivi, sia il Fimiani che il
Caputi, come viene precisato nel supplemento al rapporto di gara del
Commissario di Campo, documento che é stato acquisito dal collaboratore
dell'Ufficio Indagini.
Pare alla Commissione che, valutato l'episodio in tutte le sue modalità
ed in particolare la provocazione scaturita dall'atto di violenza del Pellegrino,
sanzione equa per il Fimiani e il Caputi sia due giornate di squalifica, che
peraltro sono state già scontate. Pare, altresì , alla Commissione che, per le
medesime considerazioni, la società Latina debba essere sanzionata a titolo
di responsabilità oggettiva con la tenue ammenda di 1.500,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere ai calciatori Patrizio Fimiani e Marco Caputi la squalifica per due
gare, di fatto già scontate a seguito del provvedimento 22/4/2003 adottato dal
Giudice Sportivo (C.U. n.235/C) successivamente annullato e di sanzionare la
società A.S. Latina S.r.l. con l'ammenda di 1.500,00 euro.
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