Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 27/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO CALCIATORI PATRIZIO FIMIANI E MARCO CAPUTI DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L. E DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 27/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO CALCIATORI PATRIZIO FIMIANI E MARCO CAPUTI DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L. E DELLA SOCIETA’ A.S LATINA S.R.L. Con delibera 14/5/2003 (C.U. n. 254/C) questa Commissione, rilevando che il Giudice Sportivo aveva emesso provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori Marco Caputi, Patrizio Fimiani e Rocco Napoli fondandosi soltanto sul rapporto del Commissario di Campo e rilevando, altresì , che trattavasi di episodi avvenuti a gara terminata e al di fuori del recinto dl gioco, annullava la decisione assunta dallo stesso giudice il 22/4/2003 (C.U. n.235/C) e rimetteva gli atti alla Procura Federale per le opportune indagini in relazione ai pretesi comportamenti antiregolamentari commessi dai tesserati della società A.S. Latina S.r.l. al termine della gara Frosinone-Latina del 19/4/2003. All'esito degli accertamenti compiuti, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i calciatori Fimiani e Caputi per violazione dell'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la società A.S. Latina S.r.l. per violazione dell'art. 2 comma 4) dello stesso codice per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati ai suoi tesserati. Si difendono dal deferimento sia il Fimiani che il Caputi, contestando la loro partecipazione alla rissa ed invocando in principalità il proscioglimento e in ipotesi la congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con la delibera peraltro annullata da questa Commissione. In particolare il primo sostiene, invalidando le dichiarazioni accusatorie del Commissario di Campo e del calciatore frusinate Manolo Morris Ripa, che la relazione dell'Ufficio Indagini fornirebbe una ricostruzione erronea del fatto, in quanto tutti i calciatori del Latina si sarebbero limitati, perché aggrediti da avversari e da sostenitori non identificati, a spintonare gli aggressori per guadagnare presto gli spogliatoi. Dal canto suo, il secondo si difende evidenziando che nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini si dice testualmente che "la presenza del Caputi sembra molto verosimile", per cui sorgerebbe quanto meno un serio dubbio sulla sua responsabilità. Anche la società Latina contesta il deferimento per responsabilità oggettiva, chiedendo in tesi di essere prosciolta e in subordine di essere punita con una sanzione minima, in quanto, anche a dar credito alla versione del Morris Ripa, emergerebbe che il Caputi avrebbe spintonato i calciatori avversari e i sostenitori non potuti identificare mentre cercava di sfuggire e di guadagnare lo spogliatoio. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che non si possa aderire alla edulcorata versione dei calciatori Fimiani e Caputi, nonché a quella della società Latina, in quanto emerge in modo certo dalla relazione di servizio dei Carabinieri datata 19/4/2003 che, a seguito dell'atto di violenza consumato dal calciatore frusinate Pellegrino, nacque una rissa "furibonda" durata circa tre minuti, alla quale, al di là di ogni ragionevole dubbio, parteciparono con intenti difensivi, ma anche aggressivi, sia il Fimiani che il Caputi, come viene precisato nel supplemento al rapporto di gara del Commissario di Campo, documento che é stato acquisito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini. Pare alla Commissione che, valutato l'episodio in tutte le sue modalità ed in particolare la provocazione scaturita dall'atto di violenza del Pellegrino, sanzione equa per il Fimiani e il Caputi sia due giornate di squalifica, che peraltro sono state già scontate. Pare, altresì , alla Commissione che, per le medesime considerazioni, la società Latina debba essere sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva con la tenue ammenda di 1.500,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere ai calciatori Patrizio Fimiani e Marco Caputi la squalifica per due gare, di fatto già scontate a seguito del provvedimento 22/4/2003 adottato dal Giudice Sportivo (C.U. n.235/C) successivamente annullato e di sanzionare la società A.S. Latina S.r.l. con l'ammenda di 1.500,00 euro.
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