Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO FAUSTA BERGAMOTTO.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE
UNICO FAUSTA BERGAMOTTO.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato a Fausta Bergamotto, amministratore unico della società Castel di
Sangro S.r.l. e alla società Castel di Sangro S.r.l. per responsabilità diretta ai
sensi dell’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione
dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art 44
comma 8) delle N.O.I.F. per non aver inviato alla società Poggibonsi Valdelsa
S.r.l., nonostante ripetuti solleciti, la scheda sanitaria del calciatore Daniele
Federici da loro tesserato con decorrenza 28/1/2003.
Con memoria depositata nelle forme e nei termini di rito il difensore
faceva presente che la deferita, pochi giorni dopo il tesseramento del
calciatore Daniele Federici, aveva provveduto a richiedere alla società di
provenienza la scheda sanitaria del calciatore, mai trasmessa; concludeva
quindi per l’infondatezza del deferimento, protestando altresì la mancata
prova dei “ripetuti solleciti” che la società Poggibonsi Valdelsa S.r.l. afferma di
aver rivolto alla società deferita per ricevere la scheda sanitaria del calciatore
in argomento.
All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura
Federale, avvocato Federico Bagattini ed il difensore, avvocato Monica
Fiorillo, che concludevano come da verbale.
Osserva la Commissione che manca del tutto la prova della
sussistenza dell’illecito contestato.
Non è stata infatti data alcuna prova dei “ripetuti solleciti” che la società
Poggibonsi Valdelsa S.r.l. afferma di aver rivolto alla società deferita per
ricevere la scheda sanitaria del calciatore in argomento.
Quanto affermato in memoria difensiva trova poi pieno riscontro in un
fax, che risulta inviato alla società A.S. Sora S.r.l. in data 17 settembre 2002 e
con il quale si richiede la trasmissione della scheda sanitaria del calciatore
Daniele Federici ai sensi delle vigenti norme N.O.I.F.-.
L’insussistenza dell’addebito impone quindi il proscioglimento dei
deferiti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Fausta Bergamotto, amministratore unico della società Castel
di Sangro S.r.l. e la società Castel di Sangro S.r.l. dall’addebito loro ascritto.
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