Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE MAURO MARCHINI.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE MAURO MARCHINI. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato a Mauro Marchini, presidente della società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. e alla società Castelnuovo Garfagnana S.r.l., per responsabilità diretta la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art 44 comma 8) delle N.O.I.F. per non aver inviato alla società Poggibonsi Valdelsa S.r.l., nonostante ripetuti solleciti, la scheda sanitaria del calciatore Pacifico Fanani da loro tesserato con decorrenza 4/9/2003. Nessuna memoria perveniva alla Commissione da parte dei deferiti. All’odierna riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale avvocato Federico Bagattini, che concludeva come da verbale. Osserva la Commissione che agli atti risulta una sola richiesta di trasmissione della scheda sanitaria afferente il calciatore Pacifico Fanani rivolta dalla società Poggibonsi Valdelsa S.r.l. alla società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.; quest’ultima società, ricevuta la richiesta scritta del Poggibonsi Valdelsa S.r.l., provvide in breve tempo a trasmettere alla società richiedente la scheda sanitaria completa del calciatore Pacifico Fanani. La mancanza della prova dei “ripetuti solleciti” che la società Poggibonsi Valdelsa S.r.l. afferma di aver rivolto alla società deferita per ricevere la scheda sanitaria del calciatore in argomento ed il pronto riscontro all’unica richiesta documentata rivolta alla società deferita, fanno verosimilmente ritenere che il comportamento della società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. e del presidente Marchini sia stato il frutto di una mera disattenzione e non certo l’espressione della volontà di tenere un comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono sempre accompagnare l’agire dei tesserati; ne consegue che gli odierni deferiti debbono essere prosciolti dagli addebiti loro ascritti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Mauro Marchini, presidente della società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. e la società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. dall’addebito loro ascritto.
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