Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VARESE F.C. S.R.L. , DEL SUO PRESIDENTE CLAUDIO TURRI E DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO CORRADO SANTORO.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 28/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA’ VARESE F.C. S.R.L. , DEL SUO PRESIDENTE CLAUDIO TURRI
E DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO CORRADO SANTORO.
Su deferimento operato dal Procuratore Federale della F.I.G.C., é stata
contestata a Claudio Turri e Corrado Santoro, rispettivamente presidente e
amministratore delegato della società Varese F.C. S.r.l., la violazione all'art.8
commi 2) e 4) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere arbitrariamente
disatteso gli accordi economici e sportivi aventi ad oggetto il trasferimento dei
calciatori Manuel Pascali e Marco Berardo, omettendo la formalizzazione di
detti trasferimenti. Con lo stesso deferimento é stata contestata alla suddetta
società la violazione all'art. 8 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente e al proprio
amministratore.
Con memoria inoltrata alla Commissione il 15/9/2003 i tesserati e la
società si sono difesi deducendo la improcedibilità dell'azione disciplinare, in
quanto l'oggetto della contestazione non rientrerebbe nella previsione dell'art.
8 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva correlato con l’ art. 95 comma 7)
delle N.O.I.F., che dispone come gli accordi per il trasferimento o la cessione
di contratto vadano sottoscritti a pena di nullità da chi possa impegnare
validamente le società contraenti e dai calciatori. Nel merito hanno poi dedotto
che il loro direttore sportivo, Massimo Londrosi, in epoca anteriore tesserato
per la società Alessandria, non avrebbe rispettato il mandato di intavolare
soltanto trattative finalizzate a sfoltire, stante la situazione economica del
Varese, l'organico dei calciatori sotto contratto ed avrebbe trattato invece,
senza poteri di rappresentanza, l'acquisto dei due calciatori alessandrini, di
costo molto elevato, ipotizzando che il Londrosi "avrebbe preordinato
qualcosa di poco chiaro nel quadro di una sistemazione dei rapporti pregressi
con la società alessandrina". Hanno quindi chiesto in tesi di essere prosciolti
per la dedotta eccezione preliminare ed in ipotesi di essere sanzionati con la
sola ammonizione, ricorrendo al più una colpa in vigilando sull'operato del
direttore sportivo Londrosi.
All'odierno procedimento è comparso il solo rappresentante della
Procura Federale il quale ha chiesto l’inibizione per sei mesi per i tesserati e
l’ammenda di 5.000,00 euro per la società.
A giudizio della Commissione l'eccezione preliminare é infondata. E'
incontestabile che l'art. 8 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva correlato
all'art. 95 comma 7) delle N.O.I.F. dispone che le attività attinenti al
trasferimento, alla cessione del contratto e al tesseramento di calciatori
vadano svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti di
Lega, e cioé che gli accordi di cui sopra debbano essere sottoscritti a pena di
nullità da coloro che possono validamente impegnare le società contraenti e
dai calciatori, ma é altrettanto incontestabile che sussiste per i tesserati il
generale obbligo fissato dall'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva,
il quale impone l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni
rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, per cui non é sostenibile che
l'oggetto del deferimento sia estraneo alla previsione normativa dell'art. 8
comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva.
Superata la eccezione preliminare si passa all'esame del merito. Dagli
atti emerge che alle ore18 del 31/1/2003, presso l'Hotel Crowne Plaza ove era
in corso l'ultima giornata della campagna trasferimenti 2002-2003, il direttore
sportivo del Varese Londrosi fu percosso e minacciato dai non tesserati Lucio
Clarelli e Nico Caldarulo, incaricati da Roberto Lamanna, anche egli non
tesserato ma referente dell'amministratore unico dell'Alessandria Gianfranco
Stoppino, dovutosi assentare da San Donato Milanese per un incidente
accorso ai suoi familiari. Il motivo del litigio va ravvisato nell'omesso deposito
da parte del Londrosi dei contratti di cessione dei due calciatori Pascali e
Berardo dall'Alessandria al Varese. Il deposito di cui sopra entro il termine
ultimo fissato per le ore 19 dello stesso giorno, era di vitale importanza sia per
la società alessandrina, che avrebbe introitato la consistente somma di
110.000,00 euro necessaria per il suo risanamento, sia per i calciatori Pascali
e Berardo, entrambi soddisfatti sia dal punto di vista economico, a causa del
miglior trattamento concordato, sia dal punto di vista professionale, per effetto
del passaggio alla categoria superiore. Emerge altresì dagli atti che, per la
acquisizione dei contratti dei calciatori suddetti, il Londrosi aveva trattato ogni
dettaglio e aveva aggregato gli atleti alla nuova squadra, facendo alloggiare
uno dei due presso l'albergo del presidente onorario della società varesina, ed
aveva compiuto anche gli altri adempimenti dettagliati nella relazione
dell'Ufficio Indagini, da ritenere sintomatici dell'intenzione di portare a termine
la trattativa in modo regolare.
A parere della Commissione le emergenze di cui sopra dimostrano, al
di là di ogni ragionevole dubbio, che i dirigenti della società varesina, per
effetto del mancato auspicato sfoltimento del proprio organico calciatori,
abbiano avuto un ripensamento sull'acquisto dei due atleti e lo abbiano
disconosciuto, attribuendo al direttore sportivo Londrosi, privo di poteri di
rappresentanza della società, il travalicamento del mandato, limitato a loro
dire a semplici operazioni di cessione di calciatori.
A norma dell’art.8 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva si reputa
sanzione adeguata per il presidente Turri e per l’amministratore delegato
Santoro l’inibizione per la durata di mesi quattro. La società Varese va
equamente sanzionata con l’ammenda di 2.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al presidente Claudio Turri e all'amministratore delegato Corrado
Santoro l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a
rappresentare la società nell'ambito federale per il periodo di mesi quattro; di
irrogare alla società Varese F.C. S.r.l. l’ammenda di 2.000,00 euro.
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