Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ANTONIO BOIARDI.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 28/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA’ ALESSANDRIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE
ANTONIO BOIARDI.
Su deferimento operato dal Procuratore Federale della F.I.G.C., é stata
contestata ad Antonio Boiardi, presidente della società U.S.Alessandria Calcio
S.r.l., la violazione di cui agli artt. 1 comma 1) e 8 comma 1) del Codice di
Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nello svolgimento delle attività attinenti
alla cessione dei propri calciatori Manuel Pascali e Marco Berardo, delle
prestazioni di mediatori non tesserati. A seguito dello stesso atto di
deferimento é stata contestata alla suddetta società la violazione di cui agli
artt. 2 comma 4) e 8 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Nelle more dell'udienza, il tesserato e la società non hanno inoltrato
alla Commissione alcuna memoria difensiva.
All’odierno procedimento è comparso il solo rappresentante della
Procura Federale il quale ha chiesto l’inibizione per mesi sei per il presidente
e l’ammenda di 5.000,00 euro per la società.
All'esito della discussione, rileva la Commissione che dall'esame degli
atti allegati al deferimento emerge che alle ore 18 del 31/1/2003, presso
l'Hotel Crowne Plaza, ove era in corso l'ultima giornata della campagna
trasferimenti2002-2003,il direttore sportivo Massimo Londrosi, tesserato per la
società Varese F.C. fu percosso e minacciato dai non tesserati Lucio Clarelli e
Nico Caldarulo, incaricati da Roberto Lamanna, anche egli non tesserato ma
referente in loco dell'amministratore unico della società Alessandria Calcio
S.r.l. Gianfranco Stoppino, dovutosi recare a Genova per un incidente accorso
ai suoi familiari. Il motivo del litigio andava ravvisato nell'omesso deposito da
parte del Londrosi dei contratti di cessione dei due calciatori Manuel Pascali e
Marco Berardo dalla società alessandrina a quella varesina. Il deposito di cui
sopra entro il termine ultimo, fissato per le ore 19 dello stesso giorno, era di
vitale importanza sia per la società Alessandria Calcio S.r.l., che avrebbe
introitato la consistente somma di 110.000,00 euro necessaria per il suo
risanamento, sia per i calciatori Pascali e Berardo, entrambi soddisfatti sia
economicamente, per il miglior trattamento concordato, sia
professionalmente, a causa del passaggio alla categoria superiore. Emerge
altresì dagli atti che, per l'acquisizione dei contratti dei calciatori suddetti, il
Londrosi aveva trattato ogni dettaglio e aveva aggregato gli atleti alla nuova
squadra, alloggiandone anche uno presso l'albergo del presidente onorario
della società varesina, ed aveva poi compiuto gli adempimenti dettagliati nella
relazione dell'Ufficio Indagini, da ritenere sintomatici dell'intenzione di portare
a termine la trattativa in modo regolare.
A parere della Commissione le emergenze di cui sopra dimostrano, al
di là di ogni ragionevole dubbio, che i dirigenti della società varesina, per
effetto del mancato auspicato sfoltimento del proprio organico calciatori,
abbiano avuto un ripensamento sull'acquisto dei due atleti e lo abbiano
disconosciuto, attribuendo al direttore sportivo Londrosi, privo di poteri di
rappresentanza della società, il travalicamento del mandato, limitato a loro
dire a semplici operazioni di cessione di calciatori ed abbiano quindi scatenato
con il loro atteggiamento il litigio avvenuto fra il Londrosi e i due faccendieri
Cardarulo e Clarelli, per il quale il Londrosi ha sporto querela.
Trascurando la posizione della società varesina e dei suoi tesserati,
che é oggetto di altra delibera odierna, in relazione alla responsabilità
personale del presidente Boiardo e alla responsabilità diretta della società
Alessandria Calcio S.r.l., si rileva dagli atti che quest'ultima si venne a trovare
senza alcun legittimo rappresentante a causa dell'assenza del suo
amministratore unico Stoppino, costretto ad assentarsi dalla sede del calcio
mercato per un incidente stradale occorso a familiari, per cui i suoi interessi
finirono per essere affidati a tale Roberto Lamanna ex dirigente della società
Alessandrina non più tesserato, il quale incaricò il Cardarulo di controllare il
deposito dei contratti di cessione dei calciatori suindicati. Fu così che alla
trattativa di fatto partecipò il Cardarulo unitamente all'altro faccendiere Clarelli.
In base a tale emergenze, si ritiene che la responsabilità personale del
presidente Boiardi sia del tutto pacifica, essendosi lo stesso avvalso per le
trattative relative alla cessione dei due calciatori di persone non tesserate e
quindi non autorizzate (Lamanna Cardarulo e Clarelli) che non possono che
definirsi mediatori.
Per il presidente Boiardi, valutato lo svolgimento dei fatti, si ritiene che
sia sanzione congrua la inibizione per la durata di mesi due. Per la società
Alessandria Calcio S.r.l., chiamata a rispondere a titolo di responsabilità
diretta del comportamento del suo presidente, appare equa sanzione
l'ammenda di 1.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al presidente Antonio Boiardi la inibizione a svolgere ogni attività in
seno alla F.I.G.C. e a rappresentare la società nell'ambito federale per il
periodo di mesi due e alla società Alessandria Calcio S.r.l. l’ammenda di
1.000,00 euro.
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