Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ANTONIO BOIARDI.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ANTONIO BOIARDI. Su deferimento operato dal Procuratore Federale della F.I.G.C., é stata contestata ad Antonio Boiardi, presidente della società U.S.Alessandria Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt. 1 comma 1) e 8 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nello svolgimento delle attività attinenti alla cessione dei propri calciatori Manuel Pascali e Marco Berardo, delle prestazioni di mediatori non tesserati. A seguito dello stesso atto di deferimento é stata contestata alla suddetta società la violazione di cui agli artt. 2 comma 4) e 8 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Nelle more dell'udienza, il tesserato e la società non hanno inoltrato alla Commissione alcuna memoria difensiva. All’odierno procedimento è comparso il solo rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’inibizione per mesi sei per il presidente e l’ammenda di 5.000,00 euro per la società. All'esito della discussione, rileva la Commissione che dall'esame degli atti allegati al deferimento emerge che alle ore 18 del 31/1/2003, presso l'Hotel Crowne Plaza, ove era in corso l'ultima giornata della campagna trasferimenti2002-2003,il direttore sportivo Massimo Londrosi, tesserato per la società Varese F.C. fu percosso e minacciato dai non tesserati Lucio Clarelli e Nico Caldarulo, incaricati da Roberto Lamanna, anche egli non tesserato ma referente in loco dell'amministratore unico della società Alessandria Calcio S.r.l. Gianfranco Stoppino, dovutosi recare a Genova per un incidente accorso ai suoi familiari. Il motivo del litigio andava ravvisato nell'omesso deposito da parte del Londrosi dei contratti di cessione dei due calciatori Manuel Pascali e Marco Berardo dalla società alessandrina a quella varesina. Il deposito di cui sopra entro il termine ultimo, fissato per le ore 19 dello stesso giorno, era di vitale importanza sia per la società Alessandria Calcio S.r.l., che avrebbe introitato la consistente somma di 110.000,00 euro necessaria per il suo risanamento, sia per i calciatori Pascali e Berardo, entrambi soddisfatti sia economicamente, per il miglior trattamento concordato, sia professionalmente, a causa del passaggio alla categoria superiore. Emerge altresì dagli atti che, per l'acquisizione dei contratti dei calciatori suddetti, il Londrosi aveva trattato ogni dettaglio e aveva aggregato gli atleti alla nuova squadra, alloggiandone anche uno presso l'albergo del presidente onorario della società varesina, ed aveva poi compiuto gli adempimenti dettagliati nella relazione dell'Ufficio Indagini, da ritenere sintomatici dell'intenzione di portare a termine la trattativa in modo regolare. A parere della Commissione le emergenze di cui sopra dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i dirigenti della società varesina, per effetto del mancato auspicato sfoltimento del proprio organico calciatori, abbiano avuto un ripensamento sull'acquisto dei due atleti e lo abbiano disconosciuto, attribuendo al direttore sportivo Londrosi, privo di poteri di rappresentanza della società, il travalicamento del mandato, limitato a loro dire a semplici operazioni di cessione di calciatori ed abbiano quindi scatenato con il loro atteggiamento il litigio avvenuto fra il Londrosi e i due faccendieri Cardarulo e Clarelli, per il quale il Londrosi ha sporto querela. Trascurando la posizione della società varesina e dei suoi tesserati, che é oggetto di altra delibera odierna, in relazione alla responsabilità personale del presidente Boiardo e alla responsabilità diretta della società Alessandria Calcio S.r.l., si rileva dagli atti che quest'ultima si venne a trovare senza alcun legittimo rappresentante a causa dell'assenza del suo amministratore unico Stoppino, costretto ad assentarsi dalla sede del calcio mercato per un incidente stradale occorso a familiari, per cui i suoi interessi finirono per essere affidati a tale Roberto Lamanna ex dirigente della società Alessandrina non più tesserato, il quale incaricò il Cardarulo di controllare il deposito dei contratti di cessione dei calciatori suindicati. Fu così che alla trattativa di fatto partecipò il Cardarulo unitamente all'altro faccendiere Clarelli. In base a tale emergenze, si ritiene che la responsabilità personale del presidente Boiardi sia del tutto pacifica, essendosi lo stesso avvalso per le trattative relative alla cessione dei due calciatori di persone non tesserate e quindi non autorizzate (Lamanna Cardarulo e Clarelli) che non possono che definirsi mediatori. Per il presidente Boiardi, valutato lo svolgimento dei fatti, si ritiene che sia sanzione congrua la inibizione per la durata di mesi due. Per la società Alessandria Calcio S.r.l., chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta del comportamento del suo presidente, appare equa sanzione l'ammenda di 1.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Antonio Boiardi la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a rappresentare la società nell'ambito federale per il periodo di mesi due e alla società Alessandria Calcio S.r.l. l’ammenda di 1.000,00 euro.
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