Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE MICHELE PARAMATTI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA PISTOIESE-REGGIANA DEL 16/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE MICHELE PARAMATTI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA PISTOIESE-REGGIANA DEL 16/11/2003). Nel corso del secondo tempo della gara Pistoiese-Reggiana, disputata il 16/11/2003, l’arbitro decretava l’epulsione del calciatore Michele Paramatti, tesserato della Reggiana perché “dopo la segnatura della rete del 2 a 0 per la Pistoiese, mentre gioiva il n.10 sig. Villa, il Paramatti prima lo rincorreva, poi raggiunto, lo placcava da tergo cingendogli le mani intorno al petto, portandolo in terra ed inveendogli contro, faccia a faccia, parole ingiuriose ad alta voce”. Il Giudice Sportivo ravvisava in tale condotta un atto di violenza verso un avversario a gioco fermo e lo sanzionava con due giornate di squalifica. Ha proposto reclamo il calciatore, che chiede una sanzione meno afflittiva, avendo reagito ad uno scorretto comportamento dell’avversario che non aveva interrotto il gioco per soccorrere un calciatore dolorante a terra, e anzi nello sviluppo dell’azione aveva segnato una rete. I motivi sono stati ribaditi prima in una memoria difensiva e poi, nel corso della riunione e dopo l’acquisizione di un supplemento di rapporto, dal calciatore e dal suo difensore, avv. Mattia Grassani. Ritiene la Commissione che il reclamo debba essere accolto. Va prima di tutto detto che l’arbitro, appositamente interpellato, ha confermato che, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo in favore della Pistoiese, un calciatore della Reggiana era finito per terra (senza particolari conseguenze) e il Paramatti gridava più volte ai giocatori avversari di lanciare il pallone in fallo laterale; l’invito non veniva accolto e nello sviluppo dell’azione il n.10 della squadra di casa segnava la rete del 2 a 0. Mettendo da parte i riferimenti difensivi alle regole non scritte che trovano consuetudinaria applicazione sui campi di calcio, osserva la Commissione che la condotta del Paramatti va definita non tanto come atto violento, quanto, piuttosto, come protesta plateale nei confronti di un collega che, allo stesso Paramatti, è sembrato poco sensibile alla necessità di soccorso di un avversario. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Michele Paramatti ad una gara ed irrogando allo stesso la sanzione di 500,00 euro di ammenda. La tassa non va addebitata.
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