Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE MICHELE PARAMATTI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA PISTOIESE-REGGIANA DEL 16/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE MICHELE PARAMATTI (A.C. REGGIANA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA
PISTOIESE-REGGIANA DEL 16/11/2003).
Nel corso del secondo tempo della gara Pistoiese-Reggiana, disputata
il 16/11/2003, l’arbitro decretava l’epulsione del calciatore Michele Paramatti,
tesserato della Reggiana perché “dopo la segnatura della rete del 2 a 0 per la
Pistoiese, mentre gioiva il n.10 sig. Villa, il Paramatti prima lo rincorreva, poi
raggiunto, lo placcava da tergo cingendogli le mani intorno al petto,
portandolo in terra ed inveendogli contro, faccia a faccia, parole ingiuriose ad
alta voce”.
Il Giudice Sportivo ravvisava in tale condotta un atto di violenza verso
un avversario a gioco fermo e lo sanzionava con due giornate di squalifica.
Ha proposto reclamo il calciatore, che chiede una sanzione meno
afflittiva, avendo reagito ad uno scorretto comportamento dell’avversario che
non aveva interrotto il gioco per soccorrere un calciatore dolorante a terra, e
anzi nello sviluppo dell’azione aveva segnato una rete.
I motivi sono stati ribaditi prima in una memoria difensiva e poi, nel
corso della riunione e dopo l’acquisizione di un supplemento di rapporto, dal
calciatore e dal suo difensore, avv. Mattia Grassani.
Ritiene la Commissione che il reclamo debba essere accolto.
Va prima di tutto detto che l’arbitro, appositamente interpellato, ha
confermato che, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo in favore della
Pistoiese, un calciatore della Reggiana era finito per terra (senza particolari
conseguenze) e il Paramatti gridava più volte ai giocatori avversari di lanciare
il pallone in fallo laterale; l’invito non veniva accolto e nello sviluppo
dell’azione il n.10 della squadra di casa segnava la rete del 2 a 0.
Mettendo da parte i riferimenti difensivi alle regole non scritte che
trovano consuetudinaria applicazione sui campi di calcio, osserva la
Commissione che la condotta del Paramatti va definita non tanto come atto
violento, quanto, piuttosto, come protesta plateale nei confronti di un collega
che, allo stesso Paramatti, è sembrato poco sensibile alla necessità di
soccorso di un avversario.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore
Michele Paramatti ad una gara ed irrogando allo stesso la sanzione di 500,00
euro di ammenda.
La tassa non va addebitata.
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