Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA RUTIGLIANOBRINDISI DEL 16/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
1.500,00 EURO (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA RUTIGLIANOBRINDISI
DEL 16/11/2003).
Il presidente del Brindisi Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la
delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato con 1.500,00 euro di
ammenda il comportamento dei sostenitori della menzionata società perché
nel corso della gara Rutigliano-Brindisi del 16/11/2003 “in campo avverso
lanciavano contro un assistente arbitrale palle di carta, accendini e bottiglie di
plastica, anche piene, una delle quali lo colpiva alla schiena provocandogli
forte dolore”.
All’esito del’esame degli atti, ritiene la Commissione che debba essere
accolta la richiesta di riduzione della sanzione, considerato che il fatto si è
verificato in un solo contesto (43° del secondo tempo) e in campo avverso,
con limitate possibilità di controllo da parte del Brindisi.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a 1.000,00 euro.
La tassa non va addebitata
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