Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA RUTIGLIANOBRINDISI DEL 16/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 107/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA RUTIGLIANOBRINDISI DEL 16/11/2003). Il presidente del Brindisi Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato con 1.500,00 euro di ammenda il comportamento dei sostenitori della menzionata società perché nel corso della gara Rutigliano-Brindisi del 16/11/2003 “in campo avverso lanciavano contro un assistente arbitrale palle di carta, accendini e bottiglie di plastica, anche piene, una delle quali lo colpiva alla schiena provocandogli forte dolore”. All’esito del’esame degli atti, ritiene la Commissione che debba essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione, considerato che il fatto si è verificato in un solo contesto (43° del secondo tempo) e in campo avverso, con limitate possibilità di controllo da parte del Brindisi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a 1.000,00 euro. La tassa non va addebitata
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