Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 108/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALCIATORE GIANLUCA CHERUBINI (CALCIO CHIETI S.P.A.); DIRIGENTI GIUSEPPE TAMBONE E VINCENZO NUCIFORA (CALCIO CHIETI S.P.A.) E SOCIETÀ CALCIO CHIETI S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 108/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
CALCIATORE GIANLUCA CHERUBINI (CALCIO CHIETI S.P.A.); DIRIGENTI
GIUSEPPE TAMBONE E VINCENZO NUCIFORA (CALCIO CHIETI S.P.A.)
E SOCIETÀ CALCIO CHIETI S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato a Gianluca Cherubini, calciatore tesserato per la società Chieti, la
violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in
relazione agli artt. 5 e 19 del Regolamento per l’attività di Agente di Calciatori;
a Giuseppe Tambone, dirigente della società Chieti, ed a Vincenzo Nucifora la
violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in
relazione agli artt.5,16 e 19 del Regolamento per l’attività di Agente di
Calciatori, per essersi il calciatore Cherubini fatto assistere durante l’ultimo
calcio mercato nelle operazioni di ritesseramento per la società Chieti, allora
rappresentata da Giuseppe Tambone e Vincenzo Nucifora, dal sig. Michele
Padovano non iscritto all’albo Agenti di Calciatori; alla società Chieti la
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia
Sportiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Con rispettive memorie difensive tutti gli incolpati hanno contestato,
sulla scorta delle ampie argomentazioni alle quali si fa espresso richiamo, la
fondatezza degli addebiti loro mossi e in buona sostanza concordemente
assumendo: che nella dedotta circostanza il Cherubini era atteso a Milano
“unicamente per sottoscrivere il contratto, avendo definito tutti i dettagli
economici personalmente con il presidente Antonio Buccilli, presso la sede
sociale, il giorno precedente”. Così che essendosi il calciatore presentato a
pochi minuti dalla scadenza del termine ultimo per il deposito dei contratti fu
accompagnato all’interno del box dal dr. Tambone ove il contratto “venne
formalizzato unicamente tra i due, senza influenza o partecipazione di altri
soggetti, all’interno dei locali affollati da altri dirigenti e calciatori impegnati
nelle medesime incombenze”.
Per il che gli interessati hanno conclusivamente chiesto l’archiviazione
dell’instaurato procedimento, nonché l’audizione personale.
All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv.
Federico Bagattini, ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti sia dei
sigg.ri Tambone e Nucifora che della società Chieti, ed affermarsi viceversa la
colpevolezza del Cherubini, conseguentemente a questi comminandosi
l’ammenda di 1.500,00 euro.
Nessuno è comparso per il Chieti.
Ritiene questa Commissione che dagli atti acquisiti non emerge con
carattere di necessaria certezza la responsabilità né dei due dirigenti e della
società – come lo stesso rappresentante della Procura Federale ha ammesso
con lodevole obiettività – né del calciatore Cherubini.
A tale convincimento il giudicante è approdato atteso che anche nei
confronti di quest’ultimo, né dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio
Indagini, né da altri documenti ufficiali, emerge un qualsivoglia coinvolgimento
operativo del Padovano a favore del Cherubini, nelle operazioni che nella
circostanza sono state svolte.
La richiesta di archiviazione deve pertanto trovare accoglimento.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Gianluca Cherubini, i dirigenti Giuseppe
Tambone, Vincenzo Nucifora e la società Calcio Chieti S.p.a. dagli addebiti
loro contestati.
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