Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 108/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALCIATORE GIANLUCA CHERUBINI (CALCIO CHIETI S.P.A.); DIRIGENTI GIUSEPPE TAMBONE E VINCENZO NUCIFORA (CALCIO CHIETI S.P.A.) E SOCIETÀ CALCIO CHIETI S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 108/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALCIATORE GIANLUCA CHERUBINI (CALCIO CHIETI S.P.A.); DIRIGENTI GIUSEPPE TAMBONE E VINCENZO NUCIFORA (CALCIO CHIETI S.P.A.) E SOCIETÀ CALCIO CHIETI S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato a Gianluca Cherubini, calciatore tesserato per la società Chieti, la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 5 e 19 del Regolamento per l’attività di Agente di Calciatori; a Giuseppe Tambone, dirigente della società Chieti, ed a Vincenzo Nucifora la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt.5,16 e 19 del Regolamento per l’attività di Agente di Calciatori, per essersi il calciatore Cherubini fatto assistere durante l’ultimo calcio mercato nelle operazioni di ritesseramento per la società Chieti, allora rappresentata da Giuseppe Tambone e Vincenzo Nucifora, dal sig. Michele Padovano non iscritto all’albo Agenti di Calciatori; alla società Chieti la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con rispettive memorie difensive tutti gli incolpati hanno contestato, sulla scorta delle ampie argomentazioni alle quali si fa espresso richiamo, la fondatezza degli addebiti loro mossi e in buona sostanza concordemente assumendo: che nella dedotta circostanza il Cherubini era atteso a Milano “unicamente per sottoscrivere il contratto, avendo definito tutti i dettagli economici personalmente con il presidente Antonio Buccilli, presso la sede sociale, il giorno precedente”. Così che essendosi il calciatore presentato a pochi minuti dalla scadenza del termine ultimo per il deposito dei contratti fu accompagnato all’interno del box dal dr. Tambone ove il contratto “venne formalizzato unicamente tra i due, senza influenza o partecipazione di altri soggetti, all’interno dei locali affollati da altri dirigenti e calciatori impegnati nelle medesime incombenze”. Per il che gli interessati hanno conclusivamente chiesto l’archiviazione dell’instaurato procedimento, nonché l’audizione personale. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti sia dei sigg.ri Tambone e Nucifora che della società Chieti, ed affermarsi viceversa la colpevolezza del Cherubini, conseguentemente a questi comminandosi l’ammenda di 1.500,00 euro. Nessuno è comparso per il Chieti. Ritiene questa Commissione che dagli atti acquisiti non emerge con carattere di necessaria certezza la responsabilità né dei due dirigenti e della società – come lo stesso rappresentante della Procura Federale ha ammesso con lodevole obiettività – né del calciatore Cherubini. A tale convincimento il giudicante è approdato atteso che anche nei confronti di quest’ultimo, né dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, né da altri documenti ufficiali, emerge un qualsivoglia coinvolgimento operativo del Padovano a favore del Cherubini, nelle operazioni che nella circostanza sono state svolte. La richiesta di archiviazione deve pertanto trovare accoglimento. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Gianluca Cherubini, i dirigenti Giuseppe Tambone, Vincenzo Nucifora e la società Calcio Chieti S.p.a. dagli addebiti loro contestati.
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