Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA CITTADELLA-PADOVA DEL 23/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA
5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S.
(C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA CITTADELLA-PADOVA DEL
23/11/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla
società Calcio Padova l'ammenda di 5.000,00 euro con diffida "perché propri
sostenitori in campo avverso contestavano al termine la propria squadra ed
inoltre rivolgevano grida e frasi espressive di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore della società locale e dell'allenatore della propria
squadra".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo in
principalità la revoca della sanzione e in subordine la riduzione della
ammenda e la revoca della diffida. Quanto alla contestazione della propria
squadra, ha sostenuto che tale comportamento della tifoseria, espresso in
modo pacifico, non avrebbe comportato alcun pericolo per la incolumità dei
terzi e per l'ordine pubblico, per cui la polizia non sarebbe intervenuta. Quanto
ai cori razzisti, ha dedotto che l'episodio sarebbe riconducibile ad un esiguo
gruppo di persone e non a tutta la tifoseria patavina, che avrebbe tenuto un
comportamento ineccepibile durante la partita.
Dinanzi alla Commissione è comparso il difensore della società il quale
ha ribadito le motivazioni addotte nel reclamo, insistendo per l’accoglimento.
All'esito della odierna riunione, osserva la Commissione che dal
rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini emerge che al termine della
gara i sostenitori del Padova, assiepati nei pressi degli spogliatoi, hanno
contestato la loro squadra e che, al passaggio del calciatore di colore del
Cittadella Chrysostome, hanno urlato "cioccolata per tutti" e più volte "buh,
buh", intonando successivamente nei confronti dell'allenatore della squadra
patavina Glerean altro coro razzista, espresso dalla frase "Glerean tu sei il
capo degli ebrei".
Ritiene la Commissione che la richiesta di revoca della sanzione non
possa essere accolta, ma che si possa accogliere la richiesta subordinata di
riduzione della ammenda.
Sulla sussistenza di cori espressivi di discriminazione razziale non é
dato sollevare dubbi, atteso il significato letterale delle frasi urlate dalla
tifoseria del Padova. Deve invece condividersi l'assunto difensivo della
reclamante per quel che attiene alla contestazione rivolta alla squadra
patavina, non emergendo né dal rapporto arbitrale né da quello dell'Ufficio
Indagini che dall'episodio sia derivato un pericolo per l'incolumità delle
persone ovvero un pericolo per l’ordine pubblico.
Pare quindi alla Commissione che l'ammenda possa essere ridotta alla
misura edittale minima di 3.000,00 euro, mantenendo però ferma la diffida per
l'inqualificabile comportamento di discriminazione razziale tenuto dai
sostenitori del Padova.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.
riducendo l’ammenda a 3.000,00 euro mantenendo ferma la lettera di diffida.
La tassa non va addebitata.
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