Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE MORTARI CRISTIAN (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSARI TORRESLUMEZZANE DEL 23/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A.
AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE MORTARI
CRISTIAN (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSARI TORRESLUMEZZANE
DEL 23/11/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto al
calciatore Cristian Mortari (Sassari Torres) la squalifica per quattro gare
"perché al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, colpiva con un
pugno ed un calcio un avversario, rinchiudendosi subito dopo nello spogliatoio
per impedire la sua identificazione".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in
principalità la revoca della sanzione e in subordine la riduzione della stessa. A
sostegno del gravame ha dedotto che l'assistente arbitrale avrebbe travisato il
comportamento del Mortari il quale, privo della tenuta di gara perché sostituito
nel secondo tempo, si sarebbe attivato, in occasione di un battibecco insorto
fra i calciatori delle due squadre nel corridoio, per allontanare i più esagitati e
farli entrare negli spogliatoi rispettivi.
Dinanzi alla Commissione nessuno è comparso.
All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il referto di
gara dell'assistente arbitrale smentisca all'evidenza l'assunto difensivo
dell'intervento pacificatore: ed infatti, dal suddetto referto, confermato nel
supplemento acquisito in questa sede, emerge che il Mortari. nel tunnel dello
spogliatoio ha inseguito un calciatore del Lumezzane e lo ha colpito con un
pugno sulla schiena e un calcio nel sedere, rifugiandosi subito dopo nello
spogliatoio per non farsi identificare.
Peraltro pare alla Commissione che la indubbia colpevolezza del
Mortari non sia stata equamente sanzionata, in quanto gli atti di violenza
compiuti dal suddetto non hanno presentato quei connotati di gravità che
legittimino l'applicazione della squalifica prevista dall'art.14 comma 1) lett.f del
Codice di Giustizia Sportiva , dato che dagli atti ufficiali non risulta che il
calciatore colpito abbia riportato danno. Per tale considerazione, la squalifica
va irrogata nella misura di due giornate, in sintonia con il consueto parametro
sanzionatorio.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Polisportiva Sassari Torres
S.p.a. riducendo al calciatore Mortari Cristian la squalifica a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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