Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE CALCIATORE COTTINI ANDREA (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA LANCIANOSAMBENEDETTESE DEL 23/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE CALCIATORE COTTINI ANDREA (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA LANCIANOSAMBENEDETTESE DEL 23/11/2003). La società Sambenedettese ha proposto reclamo contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per una gara al suo calciatore Andrea Cottini per doppia ammonizione entrambe "per condotta scorretta verso un avversario", al fine di ottenere la revoca della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che l'ammonizione inflittagli dall'arbitro al 1° del secondo tempo, per aver colpito il pallone con una mano in area di rigore, sarebbe frutto di errore di persona, in quanto, come evidenziato dalla stampa locale (Corriere dello Sport, Resto del Carlino e Corriere Adriatico) e dal filmato televisivo, il pallone sarebbe stato colpito non dal Cottini, ma dal calciatore Gabriele Scandurra , anche lui della Sambenedettese. Dinanzi alla Commissione è comparso il difensore della società, il quale ha prodotto la videocassetta della RAI ed ha insistito per l’accoglimento del reclamo. All'esito della odierna riunione, si rileva che dal referto di gara dell' arbitro e dal supplemento acquisito in questa sede emerge che al 1 ° del secondo tempo il Cottini é stato ammonito per colpito il pallone con la mano in area di rigore. Senonché, dal filmato televisivo visionato, di ampia affidabilità tecnica, risulta che effettivamente il pallone é stato colpito dal calciatore Scandurra e non dal Cottini. Alla stregua di tale risultanza, va revocata l'ammonizione relativa e di conseguenza la squalifica per una gara inflitta dal primo giudice. Gli atti vanno rimessi al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. revocando la prima ammonizione e conseguentemente la squalifica per una gara effettiva al calciatore Cottini Andrea e di rimettere gli atti per quanto di competenza al Giudice Sportivo. La tassa non va addebitata.
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