Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE LO PINTO MARCO (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSUOLO-MONZA DEL 23/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE LO PINTO MARCO (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSUOLO-MONZA DEL 23/11/2003). Contro la squalifica indicata in epigrafe, con la quale il calciatore Marco Lo Pinto del Sassuolo é stato squalificato per due gare per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, ha proposto reclamo la società, chiedendo la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che la sanzione sarebbe eccessiva, in quanto il Lo Pinto, compiuto un fallo di ostruzione a metà campo nei confronti del calciatore del Monza, Roberto Colussi, avrebbe subito da parte del suddetto una violenta spinta con le mani prima sul petto e poi sul viso, al che il Lo Pinto avrebbe reagito nello stesso modo, spingendo violentemente l'antagonista con le mani sul petto e sul viso. Dinanzi alla Commissione nessuno è comparso. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che la versione del fatto prospettata dalla reclamante é veritiera, in quanto trova integrale conferma nel referto di gara: e infatti, l'arbitro riferisce che il Colussi, dopo aver subito un fallo, si é rialzato ed ha spinto con violenza l'antagonista con le mani prima sul petto e poi sul viso, e che il Lo Pinto ha reagito, spingendo con violenza il Colussi con le mani sul petto e poi sul viso. Alla stregua di tale risultanza, appare evidente che il Lo Pinto ha agito in via di reazione per cui, adottando il consueto parametro sanzionatorio, va punito con una sola giornata di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società U.S. Sassuolo S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Lo Pinto Marco ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it