Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE LO PINTO MARCO (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSUOLO-MONZA DEL 23/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE CALCIATORE LO PINTO MARCO (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003
GARA SASSUOLO-MONZA DEL 23/11/2003).
Contro la squalifica indicata in epigrafe, con la quale il calciatore Marco
Lo Pinto del Sassuolo é stato squalificato per due gare per atto di violenza
verso un avversario a gioco fermo, ha proposto reclamo la società, chiedendo
la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che la
sanzione sarebbe eccessiva, in quanto il Lo Pinto, compiuto un fallo di
ostruzione a metà campo nei confronti del calciatore del Monza, Roberto
Colussi, avrebbe subito da parte del suddetto una violenta spinta con le mani
prima sul petto e poi sul viso, al che il Lo Pinto avrebbe reagito nello stesso
modo, spingendo violentemente l'antagonista con le mani sul petto e sul viso.
Dinanzi alla Commissione nessuno è comparso.
All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che la versione
del fatto prospettata dalla reclamante é veritiera, in quanto trova integrale
conferma nel referto di gara: e infatti, l'arbitro riferisce che il Colussi, dopo
aver subito un fallo, si é rialzato ed ha spinto con violenza l'antagonista con le
mani prima sul petto e poi sul viso, e che il Lo Pinto ha reagito, spingendo con
violenza il Colussi con le mani sul petto e poi sul viso.
Alla stregua di tale risultanza, appare evidente che il Lo Pinto ha agito
in via di reazione per cui, adottando il consueto parametro sanzionatorio, va
punito con una sola giornata di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società U.S. Sassuolo S.r.l. riducendo la
squalifica al calciatore Lo Pinto Marco ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata
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