Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI MAURIZIO LO BUE E FRANCESCO SOTERA, RISPETTIVAMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’, E DELLA SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI MAURIZIO LO BUE E FRANCESCO SOTERA, RISPETTIVAMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’, E DELLA SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Maurizio Lo Bue, legale rappresentante della società A.S. Paternò Calcio, e a Francesco Sotera, tesserato per la medesima società, la violazione all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere il primo richiesto l'accredito alle operazioni del calcio-mercato, fissate per i giorni 3-14.7.2003, del Sotera, attribuendogli la qualifica di "direttore sportivo", in mancanza della iscrizione nel relativo elenco speciale, il secondo per avere partecipato alla suddetta fase del calcio mercato con l'accredito di "direttore sportivo" senza essere iscritto nell'elenco speciale. Con lo stesso deferimento é stata contestata alla società la violazione all'art.2 commi 3) e 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suddetti tesserati. Sia i tesserati che la società hanno inoltrato memorie difensive. La società si é difesa sostenendo che si tratterebbe di azioni disciplinarmente inconsistenti, dato che l'accredito al calcio-mercato del Sotera, effettuato peraltro a sua insaputa, sarebbe privo di rilevanza per essere il Sotera un tesserato del Paternò legittimato a partecipare alle operazioni suddette. II Lo Bue si é difeso ricalcando la difesa della società e sostenendo di essersi preoccupato soltanto che i soggetti indicati nell'accredito fossero inclusi nel censimento della F.I.G.C.-. II Sotera ha respinto ogni addebito, dichiarandosi estraneo ai fatti, per aver partecipato alle operazioni di calcio mercato in veste non di direttore sportivo, ma di semplice consulente del presidente. Conseguentemente, mentre la società Paternò ha chiesto il proscioglimento e il Lo Bue ha invocato in principalità il proscioglimento e in subordine la semplice ammonizione, il Sotera ha respinto l'addebito ammettendo d'aver partecipato al calcio mercato ma escludendo di essere consapevole della irregolare qualifica di direttore sportivo attribuitagli nel documento di accredito, per cui ha chiesto di essere prosciolto. Dinanzi alla Commissione il Procuratore Federale ha concluso per la condanna dei tesserati all’ammenda di 2.000,00 euro; Il Sotera ha dichiarato la propria estraneità chiedendo di essere prosciolto. All'esito della odierna riunione si ritiene che la linea difensiva della società e del Lo Bue non possano essere condivise e che non si possa accogliere la richiesta di proscioglimento avanzata in tesi: l'accredito del Sotera con la falsa qualifica di direttore sportivo integra le violazioni contestate, per le quali é equo punire il tesserato con l’inibizione sino al 31.12.2003 e la società con la ammenda di 500,00 euro. Di contro, si ritiene accoglibile, stante la conferma dei Lo Bue, l'assunto difensivo del Sotera, inconsapevole della falsa qualifica attribuitagli nel documento di accredito: nei suoi confronti deve essere emessa declaratoria di proscioglimento. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e ra di irrogare al tesserato Lo Bue Maurizio la inibizione fino a tutto il 31.12.2003, di prosciogliere Francesco Sotera dall’addebito contestatogli e di irrogare alla società Paternò Calcio l’ammenda di 500,00 euro.
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