Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI MAURIZIO LO BUE E FRANCESCO SOTERA, RISPETTIVAMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’, E DELLA SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEI SIGG.RI MAURIZIO LO BUE E FRANCESCO SOTERA,
RISPETTIVAMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE E COLLABORATORE
DELLA SOCIETA’ PATERNO’, E DELLA SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO
S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata a Maurizio Lo Bue, legale rappresentante della società A.S.
Paternò Calcio, e a Francesco Sotera, tesserato per la medesima società, la
violazione all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere il
primo richiesto l'accredito alle operazioni del calcio-mercato, fissate per i
giorni 3-14.7.2003, del Sotera, attribuendogli la qualifica di "direttore sportivo",
in mancanza della iscrizione nel relativo elenco speciale, il secondo per avere
partecipato alla suddetta fase del calcio mercato con l'accredito di "direttore
sportivo" senza essere iscritto nell'elenco speciale. Con lo stesso deferimento
é stata contestata alla società la violazione all'art.2 commi 3) e 4) del Codice
di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli
addebiti contestati ai suddetti tesserati.
Sia i tesserati che la società hanno inoltrato memorie difensive. La
società si é difesa sostenendo che si tratterebbe di azioni disciplinarmente
inconsistenti, dato che l'accredito al calcio-mercato del Sotera, effettuato
peraltro a sua insaputa, sarebbe privo di rilevanza per essere il Sotera un
tesserato del Paternò legittimato a partecipare alle operazioni suddette. II Lo
Bue si é difeso ricalcando la difesa della società e sostenendo di essersi
preoccupato soltanto che i soggetti indicati nell'accredito fossero inclusi nel
censimento della F.I.G.C.-. II Sotera ha respinto ogni addebito, dichiarandosi
estraneo ai fatti, per aver partecipato alle operazioni di calcio mercato in veste
non di direttore sportivo, ma di semplice consulente del presidente.
Conseguentemente, mentre la società Paternò ha chiesto il proscioglimento e
il Lo Bue ha invocato in principalità il proscioglimento e in subordine la
semplice ammonizione, il Sotera ha respinto l'addebito ammettendo d'aver
partecipato al calcio mercato ma escludendo di essere consapevole della
irregolare qualifica di direttore sportivo attribuitagli nel documento di accredito,
per cui ha chiesto di essere prosciolto.
Dinanzi alla Commissione il Procuratore Federale ha concluso per la
condanna dei tesserati all’ammenda di 2.000,00 euro; Il Sotera ha dichiarato
la propria estraneità chiedendo di essere prosciolto.
All'esito della odierna riunione si ritiene che la linea difensiva della
società e del Lo Bue non possano essere condivise e che non si possa
accogliere la richiesta di proscioglimento avanzata in tesi: l'accredito del
Sotera con la falsa qualifica di direttore sportivo integra le violazioni
contestate, per le quali é equo punire il tesserato con l’inibizione sino al
31.12.2003 e la società con la ammenda di 500,00 euro. Di contro, si ritiene
accoglibile, stante la conferma dei Lo Bue, l'assunto difensivo del Sotera,
inconsapevole della falsa qualifica attribuitagli nel documento di accredito: nei
suoi confronti deve essere emessa declaratoria di proscioglimento.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e ra
di irrogare al tesserato Lo Bue Maurizio la inibizione fino a tutto il 31.12.2003,
di prosciogliere Francesco Sotera dall’addebito contestatogli e di irrogare alla
società Paternò Calcio l’ammenda di 500,00 euro.
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